Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 fiere, mercati, commercio |
Data: | 10/02/2011 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Obbligo di presentazione del DURC |
Art. 3. Documenti sostitutivi del DURC |
Art. 4. Rateizzazione del debito contributivo |
Art. 5. Validità del documento |
Art. 6. Sanzioni |
Art. 7. Acquisizione in via telematica del DURC da parte delle pubbliche amministrazioni locali |
§ 3.7.42 - L.R. 10 febbraio 2011, n. 1.
Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche
(B.U. 10 febbraio 2011, n. 24)
Art. 1. Oggetto
1. La presente legge, nell'ambito delle competenze regionali in materia di commercio ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e in attuazione dell'articolo 28, comma 2-bis, del
Art. 2. Obbligo di presentazione del DURC
1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla presentazione del DURC, di cui all'articolo 1, comma 1176, della
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento. L'obbligo della presentazione del DURC si applica anche agli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione dell'autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge [1].
3. Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, presentano il DURC entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.
4. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione del DURC da parte del cessionario e del cedente, con le modalità previste nella presente legge.
5. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3 della presente legge, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.
Art. 3. Documenti sostitutivi del DURC
1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 2 sono assolti con la presentazione del certificato di regolarità contributiva emesso dall'INPS.
2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine.
2 bis. Le imprese assolvono agli adempimenti di cui alla presente legge mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del
Art. 4. Rateizzazione del debito contributivo
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.
Art. 5. Validità del documento
1. Ai fini della presente legge e fino all'entrata in vigore di diversa disposizione statale, il DURC e il certificato di regolarità contributiva hanno la validità prevista dall'articolo 41, comma 1, del
Art. 6. Sanzioni
1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, l'autorizzazione è revocata in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
2. Nell'ipotesi di cui articolo 2, comma 2, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
2 bis. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di tre mesi dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'articolo 71 del
3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della revoca di cui all'articolo 5 della
4. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 2, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
4 bis. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa statale in caso di presentazione di documentazione mendace, nei casi in cui emerga la non veridicità del contenuto della documentazione sostitutiva del DURC di cui al presente articolo, il dichiarante decade dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera [4].
4 ter. I titoli abilitativi sospesi o revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di sospensione o revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o revoca. In caso di sospensione, i titoli abilitativi sono riconsegnati all'intestatario qualora vengano meno le circostanze che avevano determinato la sospensione stessa [5].
Art. 7. Acquisizione in via telematica del DURC da parte delle pubbliche amministrazioni locali
1. La Regione, in attuazione della
2. La Regione, d'intesa con i Comuni, entro un anno dalla piena operatività del disposto di cui al comma 1, regolamenta ed esonera, con proprio atto, gli operatori del commercio sulle aree pubbliche dalla presentazione del DURC ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 2.
[1] Per l'anno 2013 il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 marzo 2013 dall'art. 40 della
[2] Comma inserito dall'art. 40 della
[3] Comma inserito dall'art. 9 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[5] Comma inserito dall'art. 4 della