§ 3.7.40 - L.R. 27 novembre 2009, n. 20.
Modifica della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali)


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:27/11/2009
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'art. 1 comma 3 della L.R. 15 del 2008
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 3.7.40 - L.R. 27 novembre 2009, n. 20.

Modifica della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali)

(B.U. 27 novembre 2009, n. 201)

 

Art. 1. Modifica dell'art. 1 comma 3 della L.R. 15 del 2008

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali) è sostituito dal seguente:

"3. La partecipazione della Regione alla società Bologna Fiere S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di euro 12.000.000,00."

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad € 1.000.000,00, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del Fondo speciale di cui all'U.P.B. 1.7.2.3.29151 e al capitolo 86620 del bilancio di previsione per l'esercizio 2009, così come modificato dall'apposito provvedimento di variazione dello stesso.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.