Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 fiere, mercati, commercio |
Data: | 27/07/2005 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 3.7.32 - L.R. 27 luglio 2005, n. 16.
Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).
(B.U. 27 luglio 2005, n. 105).
Art. 1. Adeguamenti a indicazioni comunitarie della
1. Nella
2. Nell’articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono disporre di un’organizzazione adeguata all’esercizio dell’attività e svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono essere concesse deroghe dalla Giunta regionale in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o alla accertata qualificazione e idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.».
3. Nell’articolo 10 sono abrogati:
a) il comma 3;
b) la lettera a) del comma 5;
c) il comma 6.
4. Nell’articolo 11, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «Tali termini possono essere differenziati in relazione alla qualifica delle manifestazioni fieristiche e non possono superare, di norma, il 31 maggio dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni stesse.».
5. Nell’articolo 12 sono abrogati:
a) la lettera b) del comma 4;
b) il comma 5.
6. Nell’articolo 14 è abrogato il comma 5.
7. Nell’articolo 15, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «o non iscritte nel calendario fieritico regionale».
8. Nell’articolo 16, comma 4, è abrogata la lettera b).
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.