§ 3.7.32 - L.R. 27 luglio 2005, n. 16.
Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:27/07/2005
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 3.7.32 - L.R. 27 luglio 2005, n. 16.

Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).

(B.U. 27 luglio 2005, n. 105).

 

Art. 1. Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12.

     1. Nella legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.

     2. Nell’articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono disporre di un’organizzazione adeguata all’esercizio dell’attività e svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono essere concesse deroghe dalla Giunta regionale in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o alla accertata qualificazione e idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.».

     3. Nell’articolo 10 sono abrogati:

     a) il comma 3;

     b) la lettera a) del comma 5;

     c) il comma 6.

     4. Nell’articolo 11, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «Tali termini possono essere differenziati in relazione alla qualifica delle manifestazioni fieristiche e non possono superare, di norma, il 31 maggio dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni stesse.».

     5. Nell’articolo 12 sono abrogati:

     a) la lettera b) del comma 4;

     b) il comma 5.

     6. Nell’articolo 14 è abrogato il comma 5.

     7. Nell’articolo 15, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «o non iscritte nel calendario fieritico regionale».

     8. Nell’articolo 16, comma 4, è abrogata la lettera b).

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.