Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 pesca e itticoltura |
Data: | 10/07/1978 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. In attuazione delle funzioni trasferite alle Regione a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 il rilascio delle licenze per la pesca nelle acque interne è [...] |
Art. 2. Obbligo della licenza. |
Art. 3. Tipi di licenza di pesca. |
Art. 4. Rilascio della licenza. |
Art. 5. Rilascio della licenza di tipo A. |
Art. 6. Durata delle licenze di pesca. |
Art. 7. Tasse e soprattasse. |
Art. 8. Sanzioni. |
Art. 9. Sospensioni e revoche. |
Art. 10. I pescatori in possesso della licenza di tipo A che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non siano iscritti negli elenchi di cui alla legge dello Stato 1° marzo 1958, n. 250, [...] |
Art. 11. La giunta regionale, con proprio provvedimento, emana direttive circa l'organizzazione e il coordinamento degli enti locali in merito al rilascio e registrazione delle licenze, la registrazione [...] |
§ 3.5.2 - Legge Regionale 10 luglio 1978, n. 23. [1]
Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne.
(B.U. n. 92 del 13 luglio 1978).
In attuazione delle funzioni trasferite alle Regione a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 100 del
Art. 2. Obbligo della licenza.
L'esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso della licenza - valida per tutto il territorio nazionale - da richiedersi con la procedura indicata dai successivi art 4 e seguenti.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:
a) il personale della Regione e degli enti locali delegato in materia di pesca e da tali enti incaricato, allorché agisce nell'esercizio di funzioni pubbliche espressamente autorizzate;
b) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
c) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, viene autorizzato a catturare esemplari di pesca per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
d) i minori di anni 13 che esercitino la pesca con l'uso della sola canna con o senza mulinello armato con uno o più ami.
In caso di deteriormento della licenza il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente autorizzato al rilascio.
Art. 3. Tipi di licenza di pesca.
La licenza di pesca viene rilasciata secondo uno dei seguenti tipi:
1) licenza di tipo A:
Autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di tutti gli attrezzi consentiti;
2) licenza di tipo B:
Autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con i seguenti attrezzi: canne con o senza mulinello armate con uno o più ami, lenza a mano, bilancella di lato non superiore a metri 1,50 montata su palo di manovra, mazzacchera. Autorizza, inoltre, l'esercizio della pesca ricreativa con bilancione e bilancia delle misure e con le modalità indicate dalla Regione, nonché la pesca subacquea da praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Art. 4. Rilascio della licenza.
Il rilascio della licenza di pesca è delegato al Comune di residenza del richiedente. Il Comune, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento delle tasse e soprattasse di cui al successivo art. 7, rilascia la licenza su esemplari editi dalla Regione in conformità ai modelli di cui al successivo art. 11 e corrispondenti ai tipi A e B di cui al precedente articolo.
Ogni tipo di licenza deve avere una numerazione a carattere regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice attribuito dalla Regione al titolare e, per la licenza di tipo B, la professione.
Art. 5. Rilascio della licenza di tipo A.
Chi richiede la licenza di tipo A è tenuto a dimostrare di essere iscritto negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla
Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma precedente i pescatori di professione pensionati.
Chi, in possesso di licenza di tipo A, pescatore di mestiere, avvii un'altra attività nel corso di validità della licenza stessa, è tenuto, entro trenta giorni dall'inizio della nuova attività, a comunicarla all'amministrazione comunale competente ed alla commissione provinciale di cui alla
Ai minori di anni 18 e maggiori di anni 14 che richiedono l'autorizzazione alla pesca professionale, ove vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, viene rilasciata la licenza di tipo A che consente di esercitare la pesca in collaborazione e sotto la responsabilità di altro pescatore di professione.
In tale caso, sulla licenza rilasciata al minore di anni 18 viene apposta la scritta «Apprendista».
Art. 6. Durata delle licenze di pesca.
Le licenze di pesca dei tipi A e B hanno la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio.
Art. 7. Tasse e soprattasse.
Le tasse e le soprattasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono quelle indicate dalle vigenti norme regionali sulla disciplina delle concessioni regionali.
L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non è in regola con il versamento delle tasse e soprattasse di cui al precedente primo comma. La ricevuta del versamento deve essere esibita, unitamente alla licenza, ad ogni richiesta del personale di vigilanza.
Il versamento è valido per un periodo di giorni 365, decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza, e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
L'introito delle tasse e delle soprattasse di cui al primo comma viene destinato dalla Regione ad incrementare la fauna ittica nelle acque pubbliche, alla organizzazione della vigilanza, allo sviluppo delle attività tecnico-amministrative, sportive e ricreative, alla promozione dell'educazione sportiva, faunistica e pescatoria delle popolazioni e dei pescatori, nonché alla promozione delle altre attività inerenti il settore del tempo libero.
Art. 8. Sanzioni.
Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta dalle vigenti leggi, ovvero sia munito di licenze di tipo diverso da quello prescritto per la specie di pesca esercitata, ovvero con licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15 Euro a 154 Euro, da irrogarsi secondo le norme della
Le specie ittiche e gli animali acquatici pescati, o comunque catturati, in violazione alle norme di cui al precedente comma sono soggetti all'immediata confisca amministrativa.
Il Presidente della provincia dispone, anche preventivamente, la destinazione del materiale ittico di cui al precedente comma a favore di istituti assistenziali o di beneficenza, ovvero, se del caso, la sua distruzione.
Art. 9. Sospensioni e revoche.
Nei casi previsti dalle norme regionali, ovvero nei casi di recidività specifica, la licenza viene sospesa fino ad un massimo di cinque anni oppure revocata con conseguente ritiro del documento.
NORME TRANSITORIE
I pescatori in possesso della licenza di tipo A che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non siano iscritti negli elenchi di cui alla
La mancata restituzione del documento entro il termine suddetto comporta l'erogazione al titolare della licenza di una sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 100.000 secondo le norme della
La giunta regionale, con proprio provvedimento, emana direttive circa l'organizzazione e il coordinamento degli enti locali in merito al rilascio e registrazione delle licenze, la registrazione delle infrazioni, e quant'altro inerente al servizio. Stabilisce inoltre i modelli delle licenze e le modalità per l'attribuzione del numero di codice.
Fino al momento della emanazione delle direttive di cui al comma precedente, le amministrazioni provinciali continuano a rilasciare le licenze di pesca secondo i modelli vigenti modificati in conformità al disposto del precedente art. 3.
Le licenze in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla scadenza, salvo il disposto del precedente articolo 10.
[1] Abrogata dall'art. 27 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della