§ 3.4.24 - L.R. 6 marzo 2007, n. 3.
Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva n. 2009/147/CE .


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:06/03/2007
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attuazione delle deroghe.
Art. 3.  Procedure.
Art. 4.  Controlli e sanzioni.
Art. 5.  Limitazioni al prelievo in deroga.
Art. 6.  Norma finale ed abrogazioni.


§ 3.4.24 - L.R. 6 marzo 2007, n. 3.

Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva n. 2009/147/CE [1].

(B.U. 6 marzo 2007, n. 30).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Nella regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, commi 3 e 4, e dall'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche, è consentito catturare, in piccole quantità, uccelli a fini di richiamo e svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di cattura e di prelievo previsto dalla direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva medesima [2].

 

     Art. 2. Attuazione delle deroghe.

     1. Le deroghe di cui alla presente legge sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all’accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE [3].

     2. I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga devono indicare [4]:

     a) le specie che formano oggetto di cattura e di prelievo venatorio in deroga [5];

     b) i mezzi di prelievo, gli impianti o i metodi di cattura autorizzati [6];

     c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e il prelievo possono essere effettuati [7];

     d) il numero degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili complessivamente e dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili [8];

     e) i soggetti abilitati alla cattura e al prelievo [9];

     e bis) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone [10];

     e ter) i controlli che saranno effettuati [11].

 

     Art. 3. Procedure.

     1. La Giunta regionale, su richiesta delle Province interessate, in coerenza con i criteri della direttiva n. 2009/147/CE e previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), definisce annualmente il numero degli impianti di cattura di uccelli ad uso di richiamo attivabili e, autorizza i prelievi secondo i contenuti di cui all’articolo 2, comma 2 [12].

     1 bis. La richiesta per l'attivazione degli impianti deve contenere:

a) l'indicazione delle specie da catturare in regime di deroga;

b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria la cattura in deroga, specificando:

1) i cacciatori che utilizzano richiami vivi e il loro fabbisogno;

2) i richiami vivi acquisiti dai cacciatori a cui si è dato formale riscontro;

3) i richiami provenienti da allevamento e da cattura;

4) gli allevamenti autorizzati per tali specie ed i relativi quantitativi [13].

     2. La richiesta per l'autorizzazione al prelievo deve contenere [14]:

     a) l’indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;

     b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l’applicazione del prelievo in deroga per gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specificando [15]:

     1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l’importo dei danni accertati nell’anno precedente;

     2) la localizzazione dei danni;

     3) il periodo di concentrazione dei medesimi;

     4) l’esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo.

     3. Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, inviano le proprie richieste alla Regione che entro il 31 luglio, previo espletamento delle consultazioni ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e successive modifiche, emana i provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 2 della presente legge [16].

 

     Art. 4. Controlli e sanzioni.

     1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è esercitata ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 157 del 1992 e degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modifiche.

     2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le province elaborano i dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'ISPRA [17].

     2 bis. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) [18].

 

     Art. 5. Limitazioni al prelievo in deroga.

     1. Non possono essere oggetto di cattura o di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica [19].

     2. La Giunta regionale, su richiesta dell’ISPRA, può altresì sospendere la cattura e il prelievo qualora abbiano a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1 [20].

 

     Art. 6. Norma finale ed abrogazioni.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a partire dalla stagione venatoria 2007/2008.

     2. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”) sono abrogati.


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[4] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[5] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[6] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[7] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[8] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[9] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[13] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[14] Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[15] Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[16] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[17] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[18] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[19] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[20] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.