§ 3.1.37 - Legge Regionale 2 agosto 1997, n. 28.
Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della l.r. 26 ottobre 1993, n. 36.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:02/08/1997
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Commissione regionale.
Art. 4.  Composizione della Commissione.
Art. 5.  Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica.
Art. 6.  Associazioni degli operatori biologici.
Art. 7.  Contributi alle associazioni.
Art. 8.  Organismi di controllo.
Art. 9.  Sanzioni per gli organismi di controllo.
Art. 10.  Produzioni biologiche zootecniche.
Art. 11.  Progetto speciale agricoltura biologica.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Esame comunitario.
Art. 14.  Abrogazione.


§ 3.1.37 - Legge Regionale 2 agosto 1997, n. 28.

Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della l.r. 26 ottobre 1993, n. 36.

(B.U. n. 73 del 7 agosto 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, di sviluppare le produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e di sostenere l'attività degli imprenditori agricoli, disciplina, promuove e sostiene la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con metodi dell'agricoltura biologica, in conformità al Regolamento (CEE) 2092/91, e successive modifiche e integrazioni, e in armonia con la legislazione nazionale del settore.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge e ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CEE) 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, per operatore biologico si intende la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da Paesi terzi i prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento medesimo ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti.

 

     Art. 3. Commissione regionale.

     1. E' istituita la Commissione regionale per il settore agroalimentare biologico con i seguenti compiti:

     a) formulare proposte per favorire l'applicazione della presente legge e dei regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;

     b) formulare proposte di modifica alle norme nazionali e regionali sull'agricoltura biologica;

     c) formulare proposte in merito alle attività di controllo e di certificazione;

     d) esprimere parere sull'attribuzione da parte della Regione della qualifica di fiera o mercato dell'agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;

     e) esprimere parere su piani e progetti che interessano il settore agroalimentare biologico.

 

     Art. 4. Composizione della Commissione.

     1. Fanno parte della Commissione:

     a) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, che la presiede;

     b) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente o suo delegato;

     c) l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;

     d) due rappresentanti designati dalle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 6;

     e) un rappresentante designato dalle aziende iscritte nella sezione relativa ai preparatori dell'elenco di cui all'art. 5;

     f) un rappresentante designato dagli organismi di controllo definiti all'art. 8;

     g) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori.

     2. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni in relazione alla specifica natura dei temi affrontati.

     3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.

     4. La Commissione dura in carica cinque anni; si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.

     5. In sede di prima costituzione della Commissione i componenti di cui alla lett. d) del comma 1 sono designati dalle associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36. Tali componenti restano in carica sino al riconoscimento di associazione ai sensi dell'art. 6 e comunque non oltre dodici mesi dalla costituzione della Commissione.

     6. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri a carico della Regione.

 

     Art. 5. Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica.

     1. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220, è istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura l'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica distinti nelle sezioni:

     a) produttori agricoli;

     b) preparatori;

     c) raccoglitori dei prodotti spontanei.

     2. La sezione a) si articola in "aziende biologiche", "aziende in conversione" ed "aziende miste".

     3. Rientrano nella categoria dei preparatori gli operatori che esercitano la propria attività utilizzando prodotti dell'agricoltura biologica.

     4. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco di cui al presente articolo.

 

     Art. 6. Associazioni degli operatori biologici.

     1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, riconosce le associazioni regionali degli operatori biologici.

     2. Le associazioni degli operatori biologici svolgono i seguenti compiti:

     a) stipulare accordi interprofessionali e partecipare ad organismi interprofessionali;

     b) orientare la produzione e promuovere la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti degli associati;

     c) promuovere attività di assistenza tecnica, formazione professionale e divulgazione in funzione delle esigenze del settore;

     d) agevolare le attività di controllo degli organismi di cui all'art. 8.

     3. Ai fini del riconoscimento le associazioni devono dimostrare di essere costituite da almeno il 40 per cento degli operatori biologici iscritti all'elenco regionale entro il 31 dicembre antecedente la domanda di riconoscimento.

     4. Ai fini del riconoscimento gli statuti delle associazioni devono comunque prevedere:

     a) le modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione degli operatori;

     b) l'impegno di esercitare la vigilanza e le modalità di esercizio della medesima;

     c) l'impegno a richiedere, agli operatori associati rappresentanti almeno il 40 per cento degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, l'obbligo di adesione all'associazione per una durata minima di tre anni.

     5. Le associazioni allegano alla domanda di riconoscimento:

     a) una relazione contenente la struttura organizzativa, con l'indicazione del personale qualificato e delle attrezzature a carattere tecnico ed amministrativo;

     b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

     c) l'elenco degli operatori associati ed il loro fatturato.

     6. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare i requisiti necessari per l'iscrizione, ovvero in caso di manifesta e provata insufficienza nell'esercizio delle attività previste dallo statuto.

     7. Con il riconoscimento regionale le associazioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 ottobre 1978, n. 674 e successive modifiche.

 

     Art. 7. Contributi alle associazioni.

     1. La Regione può concedere contributi alle associazioni di cui all'art. 6 al fine di incoraggiarne la costituzione ed agevolarne il funzionamento amministrativo per cinque annualità. L'importo di tali contributi può essere concesso in quote annue, nell'arco di un periodo massimo di sette anni dalla data del loro riconoscimento.

     2. L'importo massimo di tali contributi è pari alle percentuali del 5 per cento, del 4 per cento, del 3 per cento, del 2 per cento e dell'1 per cento del valore dei prodotti biologici commercializzati dagli operatori associati nell'anno solare precedente rispettivamente per la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta annualità.

     3. In ogni caso i contributi non possono superare le spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo delle associazioni interessate.

     4. Alle associazioni di cui all'art. 6 possono essere concessi contributi per la realizzazione di programmi specifici relativi almeno ad uno dei seguenti settori:

     a) assistenza tecnica di base per le aziende agricole;

     b) assistenza tecnica per le aziende di trasformazione;

     c) divulgazione dei metodi di produzione e trasformazione biologici;

     d) promozione e commercializzazione dei prodotti biologici;

     e) educazione alimentare.

     5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili al fine della realizzazione dei programmi.

     6. La Giunta regionale definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle domande, i casi di revoca nonché le modalità di rendicontazione; per i contributi relativi ai programmi specifici la Giunta definisce altresì i criteri per la valutazione dei programmi.

 

     Art. 8. Organismi di controllo.

     1. Lo svolgimento dei controlli nelle aziende iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 5 è assicurato da organismi privati riconosciuti ai sensi della normativa vigente.

     2. Ciascun organismo di controllo invia annualmente all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura una relazione sull'attività svolta contenente in particolare l'indicazione:

     a) delle sanzioni proposte alle autorità competenti ovvero imposte direttamente;

     b) del personale qualificato e delle attrezzature utilizzate.

 

     Art. 9. Sanzioni per gli organismi di controllo.

     1. Il mancato, insufficiente o comunque irregolare esercizio dei controlli e la mancata o incompleta relazione di cui all'art. 8 accertati a carico degli organismi di controllo comporta la diffida scritta da parte del dirigente preposto dall'Assessorato competente in materia di agricoltura.

     2. In caso di recidiva, il Direttore generale competente in materia di agricoltura dispone la sospensione dell'organismo dall'esercizio dell'attività di controllo nella Regione Emilia-Romagna, per un periodo non inferiore ad un anno e, nei casi più gravi, dispone il divieto di operare sul territorio regionale e propone la revoca del riconoscimento all'autorità competente.

     3. Il Direttore generale competente in materia di agricoltura individua, secondo quanto previsto dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), il personale preposto all'attività di vigilanza sugli organismi di controllo e fissa i criteri operativi per lo svolgimento di tale attività.

 

     Art. 10. Produzioni biologiche zootecniche.

     1. Il Consiglio regionale definisce i metodi di produzione e di trasformazione dei prodotti del comparto zootecnico con apposito Regolamento, al fine di adeguare la normativa internazionale alle reali esigenze della Regione recependo i principi delle direttive dell'Unione Europea.

 

     Art. 11. Progetto speciale agricoltura biologica.

     1. Il Consiglio regionale approva il piano per lo sviluppo del settore agroalimentare biologico, quale parte integrante del programma regionale di sviluppo agricolo, agroindustriale e rurale.

     2. Il piano individua le linee programmatiche del settore e gli interventi finalizzati a favorire:

     a) l'assistenza tecnica di base per le aziende agricole;

     b) l'assistenza tecnica per le aziende di trasformazione;

     c) la divulgazione e la comunicazione;

     d) la promozione e la commercializzazione dei prodotti biologici;

     e) l'educazione alimentare;

     f) la comunicazione istituzionale.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

     Art. 13. Esame comunitario.

     1. Agli aiuti previsti dall'art. 7 è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia- Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato.

     2. Il Regolamento di cui all'art. 10 ed il piano di cui all'art. 11 entrano in vigore dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato.

 

     Art. 14. Abrogazione.

     1. La L.R. 26 ottobre 1993, n. 36 (Norme per l'agricoltura biologica) è abrogata.