Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 09/05/2011 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e oggetto |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Accordi con enti pubblici |
Art. 4. Rapporti con il volontariato e l'associazionismo |
Art. 5. Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale |
Art. 6. Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali |
Art. 7. Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione |
Art. 8. Attività della polizia locale. Interventi formativi |
Art. 9. Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene |
Art. 10. Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati |
Art. 11. Politiche a sostegno delle vittime |
Art. 12. Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale. Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso |
Art. 12 bis. Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile |
Art. 13. Costituzione in giudizio |
Art. 14. Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile |
Art. 15. Centro di documentazione |
Art. 16. Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico" |
Art. 16 bis. Partecipazione |
Art. 17. Clausola valutativa |
Art. 18. Norma finanziaria |
§ 2.3.49 - L.R. 9 maggio 2011, n. 3. [1]
Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
(B.U. 9 maggio 2011, n. 71)
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile attraverso la promozione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:
a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;
b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;
c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.
TITOLO II
Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Art. 3. Accordi con enti pubblici
1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
1 bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana [2].
Art. 4. Rapporti con il volontariato e l'associazionismo
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla
2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, iscritte nei registri costituiti con le citate leggi regionali e dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.
Art. 5. Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale
1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della
Art. 6. Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali
1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini ed i collegi dei professionisti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle amministrazioni pubbliche non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, la Regione promuove iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione ed a far maturare una spiccata sensibilità al fine della prevenzione e del contrasto alla corruzione ed agli altri reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge.
Art. 7. Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della
a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;
c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Art. 8. Attività della polizia locale. Interventi formativi
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla
2. La Regione promuove, avvalendosi della fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" di cui al capo III bis della
Art. 9. Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene
1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso.
TITOLO III
Interventi di prevenzione terziaria
Art. 10. Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati
1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
a) l'assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della
b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.
Art. 11. Politiche a sostegno delle vittime
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e i programmi di assistenza di cui all'articolo 13 della
2. La "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati" di cui all'articolo 7 della
TITOLO IV
Disposizioni generali
Art. 12. Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale. Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso[3]
1. La Giunta regionale, attraverso l'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, promuove e coordina le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all'articolo 3 e le attività derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge [4].
2. L'Osservatorio regionale, operante nella struttura regionale competente:
a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dell'Assemblea legislativa, dei cittadini e delle associazioni;
b) opera in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
d) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale;
e) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, in raccordo con il centro di documentazione di cui all'articolo 15;
f) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1;
g) condivide analisi e informazioni con gli strumenti di indagine e di osservatorio previsti dalla
h) predispone, con cadenza almeno biennale, una mappa georeferenziata del territorio regionale che, sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti e coinvolti, individui:
1) le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;
2) i beni immobili definitivamente confiscati alla criminalità organizzata ed il loro attuale utilizzo [5].
2 bis. L'Osservatorio cura, dedicando ad essa un'apposita sezione del Rapporto di cui al comma 2, lett. d), l'attività di monitoraggio sui beni confiscati alla criminalità organizzata nella regione Emilia-Romagna, con il proposito di facilitare le attività di studio ed il riutilizzo sociale dei beni [6].
3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove il raccordo tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 10, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'articolo 3, comma 3, della
4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
5. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione degli articoli 3, 4, comma 2, 7 e 10.
Art. 12 bis. Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile [8]
1. La Regione istituisce la Consulta per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità. Essa svolge attività propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale in materia di cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, avvalendosi anche dei lavori dell'Osservatorio.
2. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura ed è composta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti istituzionali e da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.
4. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
Art. 13. Costituzione in giudizio
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i), dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi.
Art. 14. Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile
1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.
Art. 15. Centro di documentazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.
1 bis. Il centro di documentazione, sui temi oggetto della presente legge, inoltre:
a) promuove relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;
b) promuove forme di collaborazione con le Università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di formazione [9].
TITOLO V
Disposizioni finali e finanziarie
Art. 16. Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico"
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare all'associazione denominata "Avviso pubblico".
2. L'associazione "Avviso pubblico" è un'organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da Enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli Enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.
3. La partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico" è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
4. La Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione stessa e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
5. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.
Art. 16 bis. Partecipazione [10]
1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti che operano per lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile quale elemento portante per le politiche di lotta alle infiltrazioni mafiose.
2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva dei soggetti di cui al comma 1, e rendere pubblica la relazione prevista dall'articolo 17, comma 2, la Regione organizza una conferenza pubblica, da tenersi almeno due volte nel quinquennio di una legislatura, a cui partecipano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e gli altri enti e soggetti interessati. Nella conferenza vengono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, forme di valutazione partecipata.
Art. 17. Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 12 e tenendo conto del rapporto da questi predisposto, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti [11].
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
Art. 18. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati, a norma di quanto disposto dall'articolo 10 della
a) 1.7.2.2.29100, al capitolo 86350, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2011;
b) 1.7.2.3.29150, al capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5 del bilancio regionale per l'esercizio 2011.
2. Per gli esercizi successivi al 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
[1] Abrogata dall'art. 49 della
[2] Comma inserito dall'art. 46 della
[3] Rubrica così modificata dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[7] Comma così modificato dall'art. 1 della
[8] Articolo inserito dall'art. 2 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[10] Articolo inserito dall'art. 4 della
[11] Comma così modificato dall'art. 5 della