Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 30/06/2011 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 |
§ 2.2.76 - L.R. 30 giugno 2011, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole)
(B.U. 30 giugno 2011, n. 101)
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della
"c) che un membro del consiglio di amministrazione sia nominato dalla Regione;".
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della
"d) che sia istituito un consiglio di indirizzo nel quale due membri siano nominati dalla Regione.".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"1 bis. Il membro del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera c) è nominato dalla Giunta regionale. I membri del consiglio di indirizzo di cui al comma 1, lettera d) sono nominati dall'Assemblea legislativa fra i propri componenti con voto limitato ad uno.
1 ter. Ai fini del presente articolo, la Fondazione invia alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa un rapporto annuale sull'attività svolta.".