§ 2.2.68 - L.R. 27 luglio 2007, n. 19.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Associazione dell’Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS)


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:27/07/2007
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Condizioni per la partecipazione
Art. 3.  Contributi
Art. 4.  Norma finanziaria


§ 2.2.68 - L.R. 27 luglio 2007, n. 19.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Associazione dell’Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS)

(B.U. 27 luglio 2007, n. 112)

 

Art. 1. Finalità

     1. La Regione riconosce le più antiche manifestazioni storico-rievocative organizzate in Emilia-Romagna e le considera, perciò, eccellenze da sostenere, contribuendo alla loro diffusione e conoscenza. Sostiene, altresì, la promozione di nuovi eventi di tipo storico-rievocativo.

     2. Al fine di valorizzare il proprio patrimonio storico-culturale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS), d'ora in avanti denominata associazione [1].

     3. L’associazione persegue le seguenti finalità:

     a) garantire l’adeguato supporto per lo svolgimento delle manifestazioni di rievocazione storica;

     b) valorizzare il patrimonio storico, artistico e l’identità culturale dei diversi territori regionali;

     c) favorire lo sviluppo del turismo.

     4. Il perseguimento degli scopi associativi deve coordinarsi con le politiche di settore della Regione e degli enti locali interessati ed in particolare con APT Servizi per quanto concerne il calendario degli eventi e con le unioni di prodotto per la definizione e la promozione di pacchetti turistici.

 

     Art. 2. Condizioni per la partecipazione

     1. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) l’associazione non può perseguire fini di lucro;

     b) l’associazione deve conseguire il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

     c) l’associazione deve conformarsi, apportando le eventuali modifiche al proprio statuto, alle disposizioni della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione  sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 - Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo).

     2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all’associazione.

     3. Il Presidente della Regione, anche attraverso un proprio delegato, esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.

 

     Art. 3. Contributi

     1. La Regione concorre al finanziamento dell’associazione mediante la concessione di un contributo ordinario annuale quale quota associativa.

     2. Nell’ambito di iniziative coordinate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, la Giunta regionale concede all’associazione contributi per la realizzazione delle attività programmate, nel quadro delle leggi settoriali vigenti e delle specifiche linee di programmazione, dandone comunicazione alla competente commissione.

     3. L’associazione presenta alla Giunta regionale i programmi delle iniziative, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività programmate. La Giunta regionale trasmette copia della documentazione ricevuta alla commissione assembleare competente.

 

     Art. 4. Norma finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).


[1] Comma così sostituito dall'art. 46 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 24.