Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 31/03/2003 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Trasferimento della proprietà di strade. |
§ 2.2.64 - L.R. 31 marzo 2003, n. 6.
Trasferimento di strade ed opere di viabilità ex ERSA - Integrazioni alla legge regionale 1 aprile 1993, n. 18 (soppressione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della regione).
(B.U. 31 marzo 2003, n. 45).
Art. 1. Trasferimento della proprietà di strade.
1. La presente legge integra la
2. Il responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio provvede con propri atti ad individuare le strade ed opere di viabilità non classificate di uso pubblico.
3. All'articolo 14 della
''3 bis. E' autorizzato il trasferimento, a titolo gratuito e con oneri a carico del bilancio regionale, della proprietà delle strade ed opere di viabilità non classificate ad uso pubblico, a favore dei proprietari dei terreni latistanti. La Giunta regionale può affidare l'espletamento di tali attività alle Province ed ai Comuni competenti per territorio, con la contestuale attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti.''.