§ 2.2.64 - L.R. 31 marzo 2003, n. 6.
Trasferimento di strade ed opere di viabilità ex ERSA - Integrazioni alla legge regionale 1 aprile 1993, n. 18 (soppressione dell'ente regionale di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:31/03/2003
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Trasferimento della proprietà di strade.


§ 2.2.64 - L.R. 31 marzo 2003, n. 6.

Trasferimento di strade ed opere di viabilità ex ERSA - Integrazioni alla legge regionale 1 aprile 1993, n. 18 (soppressione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della regione).

(B.U. 31 marzo 2003, n. 45).

 

Art. 1. Trasferimento della proprietà di strade.

     1. La presente legge integra la legge regionale 1 aprile 1993, n. 18 (Soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione) al fine di completare il processo di trasferimento delle strade ed opere di viabilità conseguente alla soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna (ERSA).

     2. Il responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio provvede con propri atti ad individuare le strade ed opere di viabilità non classificate di uso pubblico.

     3. All'articolo 14 della legge regionale n. 18 del 1993, come modificato dall'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

     ''3 bis. E' autorizzato il trasferimento, a titolo gratuito e con oneri a carico del bilancio regionale, della proprietà delle strade ed opere di viabilità non classificate ad uso pubblico, a favore dei proprietari dei terreni latistanti. La Giunta regionale può affidare l'espletamento di tali attività alle Province ed ai Comuni competenti per territorio, con la contestuale attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti.''.