§ 2.2.62 - L.R. 31 maggio 2002, n. 10.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della “Fondazione nazionale della danza”.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:31/05/2002
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Istituzione e finalità.
Art. 2.  Partecipazione della Regione.
Art. 3.  Nomina dei rappresentanti della Regione.
Art. 4.  Contributi.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Norme transitorie.
Art. 7.  Abrogazioni.


§ 2.2.62 - L.R. 31 maggio 2002, n. 10.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della “Fondazione nazionale della danza”.

(B.U. n. 76 del 3 giugno 2002).

 

Art. 1. Istituzione e finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione denominata “Fondazione Nazionale della Danza”.

     2. La Fondazione persegue le finalità di produzione, distribuzione e promozione delle attività di danza, ivi comprese quelle connesse allo studio, alla ricerca ed alla formazione professionale.

 

     Art. 2. Partecipazione della Regione.

     1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica e che persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1.

     2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione.

     3. La Giunta presenta ogni due anni al Consiglio una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione.

     4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.

 

     Art. 3. Nomina dei rappresentanti della Regione.

     1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione medesima.

 

     Art. 4. Contributi.

     1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio.

     2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere alla Fondazione contributi una tantum, il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

     3. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza, una relazione artistica ed un programma d'attività, corredato del relativo piano finanziario.

     4. Al fine di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, il contributo di cui al comma 1 viene erogato in un'unica soluzione.

     5. La Fondazione è tenuta a trasmettere alla Regione, entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione illustrativa che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nelle specifiche unità previsionali di base relative alla parte spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione annuale della legge di bilancio, a norma di quanto previsto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”.

 

     Art. 6. Norme transitorie.

     1. I beni mobili ed immobili, nonché i beni immateriali di proprietà dell'Associazione “Centro Regionale della Danza” sono trasferiti al fondo di dotazione della “Fondazione Nazionale della Danza”.

 

     Art. 7. Abrogazioni.

     1. Nella L.R. 18 aprile 1992, n. 20, sono abrogati:

     a) nel titolo le parole “all'Associazione Centro Regionale della Danza”;

     b) il terzo alinea del comma 1 dell'art. 1.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino al riconoscimento della personalità giuridica della “Fondazione Nazionale della Danza”.