§ 2.2.46 - Legge Regionale 18 marzo 1996, n. 3.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società "Reggio città degli studi - SpA" e presentazione periodica al Consiglio regionale di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:18/03/1996
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Quota di partecipazione).
Art. 3.  (Contributi).
Art. 4.  (Rappresentanza nel Consiglio di amministrazione).
Art. 5.  (Diritti societari).
Art. 6.  (Copertura finanziaria).
Art. 7.  (Relazione sulle partecipazioni).


§ 2.2.46 - Legge Regionale 18 marzo 1996, n. 3.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società "Reggio città degli studi - SpA" e presentazione periodica al Consiglio regionale di una relazione sulle partecipazioni regionali che sostengono lo sviluppo universitario.

(B.U. n. 30 del 21 marzo 1996).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere al sostegno dello sviluppo organico del sistema di formazione universitaria sul territorio, è autorizzata, ai sensi dell'art 47 dello Statuto, a partecipare alla Società "Reggio Città degli Studi - SpA", con sede in Reggio Emilia.

 

     Art. 2. (Quota di partecipazione).

     1. La Regione è autorizzata ad acquistare n. 2.000 azioni della Società "Reggio Città degli Studi - SpA" del valore unitario di Lire 100.000, per un valore complessivo di Lire 200 milioni.

     2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 1.

 

     Art. 3. (Contributi).

     1. La Regione può provvedere ad assegnare contributi alla Società "Reggio Città degli Studi - SpA" a sostegno di particolari iniziative, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale in materia di diritto allo studio, formazione professionale e promozione culturale, nei limiti dell'oggetto statutario della società.

 

     Art. 4. (Rappresentanza nel Consiglio di amministrazione).

     1. L'autorizzazione alla partecipazione alla Società

"Reggio Città degli Studi - SpA" è subordinata alla condizione che sia

prevista una rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione

della medesima, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

 

     Art. 5. (Diritti societari).

     1. I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato allo scopo.

     2. La Giunta regionale provvede alla nomina della rappresentanza della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione della Società "Reggio Città degli Studi - SpA".

     3. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti lo statuto della società "Reggio Città degli Studi - SpA".

 

     Art. 6. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte di spesa del bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte dalla legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

     2. All'eventuale onere derivante dagli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione fa fronte entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposti annualmente, a favore della vigente legislazione in materia di diritto allo studio, formazione professionale e promozione culturale, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 7. (Relazione sulle partecipazioni).

     1. La Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sul sistema complessivo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna a società, enti, associazioni e a ogni altra forma di partecipazione, che sostengono lo sviluppo del sistema universitario regionale.

     2. La relazione deve essere presentata ogni due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. La relazione riferisce sui risultati conseguiti dalle partecipate e contiene valutazioni e proposte sulle opportunità del mantenimento delle partecipazioni.