§ 2.2.22 - Legge Regionale 23 novembre 1987, n. 36. - Norme per la
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione di una società per la gestione di una scuola di formazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:23/11/1987
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Costituzione della società. 1. La Regione è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 62 dello statuto regionale, alla costituzione di una Società a responsabilità limitata avente lo scopo di [...]
Art. 2.  Conferimento della quota. 1. La Regione partecipa alla Società conferendo una quota di Lire 20.000.000.
Art. 3.  Autorizzazione. 1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la costituzione della Società.
Art. 4.  Esercizio dei diritti regionali. 1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale delegato.
Art. 5.  Contributi. 1. La Regione può provvedere, nelle forme di legge, ad assegnare alla Società contributi finalizzati alla realizzazione di attività di formazione professionale, nei limiti dell'oggetto [...]
Art. 6.  Oneri finanziari. 1. All'onere derivante dal conferimento della quota stabilita dall'art. 2 della presente legge, ammontante a Lire 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1987, l'Amministrazione [...]


§ 2.2.22 - Legge Regionale 23 novembre 1987, n. 36. - Norme per la

partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione di una società per la gestione di una scuola di formazione per il personale direttivo della pubblica amministrazione regionale e locale.

(B.U. n. 136 del 26-11-1987).

 

Art. 1. Costituzione della società. 1. La Regione è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 62 dello statuto regionale, alla costituzione di una Società a responsabilità limitata avente lo scopo di promuovere la formazione professionale del personale direttivo della pubblica amministrazione regionale e locale. Tale attività formativa viene attuata mediante l'istituzione e la gestione di una scuola di formazione e l'esercizio di ogni altra attività di ricerca, editoriale e di iniziative che possano contribuire al perseguimento dello scopo.

     2. Della società faranno parte la Regione Emilia-Romagna, la società ELEA SpA di Ivrea e la Fondazione Collegio S. Carlo di Modena.

     3. La Regione promuove la partecipazione di Province e Comuni dell'Emilia-Romagna a detta Società.

 

     Art. 2. Conferimento della quota. 1. La Regione partecipa alla Società conferendo una quota di Lire 20.000.000.

 

     Art. 3. Autorizzazione. 1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la costituzione della Società.

 

     Art. 4. Esercizio dei diritti regionali. 1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale delegato.

     2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale sugli atti da adottare per il perfezionamento della costituzione della Società nonché in ordine all'attività esercitata in qualità di socio.

 

     Art. 5. Contributi. 1. La Regione può provvedere, nelle forme di legge, ad assegnare alla Società contributi finalizzati alla realizzazione di attività di formazione professionale, nei limiti dell'oggetto statutario, previsti dai programmi regionali.

 

     Art. 6. Oneri finanziari. 1. All'onere derivante dal conferimento della quota stabilita dall'art. 2 della presente legge, ammontante a Lire 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1987, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500 «Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9, Legge 16 maggio 1970, n. 281). Spese di investimento di sviluppo» dell'elenco n. 5 allegato alla legge di Bilancio per l'esercizio 1987 e pluriennale 1987-1989, alla voce n. 12 - accantonamento per il finanziamento del terzo programma regionale di sviluppo - che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio 1987 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio per lo stesso esercizio, nell'ambito della sezione dipartimentale 06 «Cultura, Scuola, Formazione professionale».

     2. All'eventuale onere derivante dall'intervento di cui all'art. 5 si fa fronte con i fondi allocati al Cap. n. 75160 «Contributi per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale autorizzate direttamente dalla Regione e attuate da enti, associazioni e fondazioni, convenzionati o non convenzionati, comprese le spese connesse agli interventi di diritto alla formazione professionale» del Bilancio per l'esercizio 1987 e con gli stanziamenti che annualmente verranno disposti in sede di approvazione della legge di Bilancio a favore dei capitoli di spesa corrispondenti al Cap. 75160.

     3. La Giunta regionale, ove necessario, relativamente al primo comma del presente articolo, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987 dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.