§ 2.1.48 – L.R. 6 giugno 2006, n. 7.
Modifiche all’articolo 9 della Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:06/06/2006
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001.


§ 2.1.48 – L.R. 6 giugno 2006, n. 7.

Modifiche all’articolo 9 della Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna).

(B.U. 6 giugno 2006, n. 76).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001.

     1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente capoverso:

     «L’assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell’Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell’Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.».

     2. Il comma 11 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

     «11. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell’uno o dell’altro organico.».