Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 10/07/2006 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 47 della legge regionale n. 34 del 1999. |
§ 1.7.13 – L.R. 10 luglio 2006, n. 8.
Modifica della L.R. 22 novembre 1999, n. 34 (testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum).
(B.U. 10 luglio 2006, n. 100).
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 47 della
1. L’articolo 47 della
«Art. 47. Contributo per l’autenticazione delle firme.
1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a copertura forfetaria delle spese, per l’autenticazione del numero minimo prescritto di firme, nel rispetto delle condizioni per cui:
a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell’articolo 9;
b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. La Regione eroga le seguenti somme:
a) un euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;
b) settanta (70) centesimi di euro nel caso della proposta di iniziativa popolare.
3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.».