§ 1.5.8 - Legge Regionale 18 gennaio 1995, n. 3.
Partecipazione del Consiglio regionale ad organismi, comitati, associazioni ed alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 competenze organi regionali
Data:18/01/1995
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Il Consiglio regionale, nella persona del Presidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza delegato dal Presidente, aderisce e partecipa alla Conferenza dei Presidenti [...]
Art. 2.      1. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'adesione ad organismi, comitati, associazioni e fondazioni che abbiano scopi
Art. 3.      1. Le spese conseguenti all'applicazione degli artt. 1 e 2 fanno carico, ai sensi dell'art. 12 dello statuto regionale, al bilancio autonomo del Consiglio regionale


§ 1.5.8 - Legge Regionale 18 gennaio 1995, n. 3. [1]

Partecipazione del Consiglio regionale ad organismi, comitati, associazioni ed alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome.

(B.U. n. 9 del 20 gennaio 1995).

 

Art. 1.

     1. Il Consiglio regionale, nella persona del Presidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza delegato dal Presidente, aderisce e partecipa alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome, istituita per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze al fine di rendere più efficaci e rilevanti ed in genere di potenziare e migliorare le attività istituzionali delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

 

     Art. 2.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'adesione ad organismi, comitati, associazioni e fondazioni che abbiano scopi:

     a) di ricerca, di approfondimento, coordinamento ed impulso degli aspetti istituzionali attinenti alle competenze ed alle attività delle assemblee legislative, ovvero scopi di studio e di informazione su problemi tecnico-istituzionali delle assemblee legislative;

     b) di promozione, tutela, diffusione, approfondimento ed attuazione dei valori umani fondamentali - come la libertà, l'uguaglianza, la pace, la solidarietà - che concorrono a sostanziare e ad ispirare l'attività legislativa [2].

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 3.

     1. Le spese conseguenti all'applicazione degli artt. 1 e 2 fanno carico, ai sensi dell'art. 12 dello statuto regionale, al bilancio autonomo del Consiglio regionale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 1998, n. 17.