Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 competenze organi regionali |
Data: | 18/01/1995 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Consiglio regionale, nella persona del Presidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza delegato dal Presidente, aderisce e partecipa alla Conferenza dei Presidenti [...] |
Art. 2. 1. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'adesione ad organismi, comitati, associazioni e fondazioni che abbiano scopi |
Art. 3. 1. Le spese conseguenti all'applicazione degli artt. 1 e 2 fanno carico, ai sensi dell'art. 12 dello statuto regionale, al bilancio autonomo del Consiglio regionale |
§ 1.5.8 - Legge Regionale 18 gennaio 1995, n. 3. [1]
Partecipazione del Consiglio regionale ad organismi, comitati, associazioni ed alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome.
(B.U. n. 9 del 20 gennaio 1995).
1. Il Consiglio regionale, nella persona del Presidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza delegato dal Presidente, aderisce e partecipa alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome, istituita per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze al fine di rendere più efficaci e rilevanti ed in genere di potenziare e migliorare le attività istituzionali delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
1. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'adesione ad organismi, comitati, associazioni e fondazioni che abbiano scopi:
a) di ricerca, di approfondimento, coordinamento ed impulso degli aspetti istituzionali attinenti alle competenze ed alle attività delle assemblee legislative, ovvero scopi di studio e di informazione su problemi tecnico-istituzionali delle assemblee legislative;
b) di promozione, tutela, diffusione, approfondimento ed attuazione dei valori umani fondamentali - come la libertà, l'uguaglianza, la pace, la solidarietà - che concorrono a sostanziare e ad ispirare l'attività legislativa [2].
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
1. Le spese conseguenti all'applicazione degli artt. 1 e 2 fanno carico, ai sensi dell'art. 12 dello statuto regionale, al bilancio autonomo del Consiglio regionale.
[1] Abrogata dall'art. 33 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della