§ 1.3.8 - Legge Regionale 6 agosto 1996, n. 26.
Riconoscimento dell'associazione degli ex consiglieri della Regione Emilia- Romagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:06/08/1996
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. La Regione riconosce l'associazione tra gli ex consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna
Art. 2.      1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il supporto organizzativo necessario all'espletamento delle funzioni e dei compiti propri dell'associazione


§ 1.3.8 - Legge Regionale 6 agosto 1996, n. 26. [1]

Riconoscimento dell'associazione degli ex consiglieri della Regione Emilia- Romagna.

(B.U. n. 92 del 9 agosto 1996).

 

Art. 1.

     1. La Regione riconosce l'associazione tra gli ex consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna.

     2. L'associazione, che è aperta a tuffi gli ex consiglieri della Regione, è retta dallo statuto allegato alla presente legge.

     3. Ogni modificazione allo statuto, deliberata secondo le norme disposte dallo statuto stesso, ha effetto nei confronti della Regione solo dopo che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne abbia preso atto approvandola.

     4. L'associazione ha sede presso il Consiglio regionale.

 

     Art. 2.

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il supporto organizzativo necessario all'espletamento delle funzioni e dei compiti propri dell'associazione.

     2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o la Giunta regionale possono, assumendosi i relativi oneri finanziari, affidare all'associazione la realizzazione di manifestazioni, convegni e altre iniziative culturali che contribuiscano ad affermare il ruolo della Regione Emilia-Romagna e a valorizzare la funzione del Consiglio regionale.

     3. Per le materie contemplate al Capo IV della L.R. 14 aprile 1995, n. 42, l'Ufficio di Presidenza adotta i provvedimenti di propria competenza, sentito il parere dei rappresentanti dell'associazione degli ex consiglieri.

 

 

ALLEGATO

 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI EX CONSIGLIERI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 

     Articolo 1. Denominazione e sede.

     E' costituita l'associazione tra consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna. Alla associazione possono aderire i consiglieri che hanno fatto parte del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

     L'associazione ha sede in Bologna presso il Consiglio regionale.

 

     Articolo 2. Finalità e scopi.

     L'associazione, che non ha fini di lucro, si propone di:

     a) mantenere vivo ed operante il vincolo che, secondo le rispettive aspirazioni politiche, ha visto i consiglieri regionali operare, a nome e nell'interesse della popolazione emiliano-romagnola, per l'affermazione ed il consolidamento delle istituzioni ed in particolare di quella regionale;

     b) contribuire a valorizzare la funzione del Consiglio regionale anche tramite convegni, conferenze e pubblicazioni;

     c) promuovere e facilitare i rapporti dei consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna con il Consiglio stesso e gli altri organi regionali; tutelarne gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare;

     d) offrire assistenza alle famiglie dei consiglieri deceduti, nei loro rapporti con il Consiglio regionale;

     e) instaurare rapporti con analoghe associazioni e organismi italiani ed esteri.

 

     Articolo 3. Soci.

     La qualità di socio si acquista, su domanda dell'interessato, con deliberazione del Consiglio direttivo.

     I soci cessano di fare parte dell'associazione se rieletti al Consiglio regionale oppure per dimissioni o per decadenza. Possono essere dichiarati decaduti, per morosità, se non corrispondono la quota sociale. La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo.

 

     Articolo 4. Quota sociale.

     I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale stabilita annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

     L'adesione all'associazione comporta, per i titolari del vitalizio, l'autorizzazione implicita alla riscossione della quota sociale mediante trattenuta sul vitalizio medesimo.

 

     Articolo 5. Patrimonio e proventi sociali.

     Il patrimonio dell'associazione è costituito dai fondi raccolti fra i soci e dai beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti in dono.

     I proventi sono costituiti dalle quote sociali, dai contributi, donazioni ed elargizioni, dai ricavati delle attività sociali e dai redditi dei cespiti patrimoniali.

 

     Articolo 6. Organi dell'associazione.

     Sono organi dell'associazione:

     a) l'Assemblea dei soci;

     b) il Consiglio direttivo;

     c) il Presidente;

     d) il Segretario-Tesoriere;

     e) i Revisori dei conti.

 

     Articolo 7. Assemblea dei soci.

     Sono di competenza dell'assemblea:

     a) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività dell'associazione;

     b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo su relazione del Segretario-Tesoriere;

     c) la determinazione dell'entità della quota sociale;

     d) l'elezione del Consiglio direttivo;

     e) l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti.

     L'assemblea è convocata dal Presidente una volta all'anno, nonché quando lo richiedano il Consiglio direttivo o almeno un quinto dei soci.

 

     Articolo 8. Convocazione dell'Assemblea.

     L'avviso di convocazione dell'assemblea è spedito per lettera almeno 15 giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

     Le votazioni sono di regola palesi.

     L'assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.

 

     Articolo 9. Consiglio direttivo.

     Il Consiglio direttivo è composto di nove membri eletti dall'assemblea che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di vacanza, lo stesso Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione sino alla prima assemblea.

     Il Consiglio è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

     Per la validità delle sue sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Nel caso in cui nell'avviso di convocazione sia indicata una seconda convocazione ad almeno un'ora di distanza dalla prima, la seduta è valida anche con un terzo dei componenti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Tutte le cariche sono gratuite.

 

     Articolo 10. Compiti del Consiglio.

     Il Consiglio delibera su tutte le questioni di organizzazione e di amministrazione e sui problemi concernenti la vita e la attività dell'associazione secondo i fini e le forme statutarie.

     Il Consiglio direttivo, qualora nell'ambito dell'associazione si verifichino comportamenti in contrasto con le finalità dell'associazione stessa, incarica tre soci di esaminare il caso e formulare le relative proposte al Consiglio medesimo.

     Elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, due Vicepresidenti e il Segretario-Tesoriere.

 

     Articolo 11. Presidente.

     Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti, ne presiede gli organi collegiali ed impartisce le disposizioni per l'attuazione delle loro deliberazioni.

     Non può tuttavia contrarre obblighi patrimoniali se non dietro espressa autorizzazione del Consiglio direttivo.

     In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente anziano di età.

 

     Articolo 12. Segretario-Tesoriere.

     Il Segretario-Tesoriere sovrintende alla organizzazione dell'Ufficio e al disbrigo delle pratiche correnti; cura l'amministrazione e la tenuta dei libri contabili; predispone i bilanci.

 

     Articolo 13. Revisori dei conti.

     Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri.

     Nella prima riunione elegge nel suo seno il Presidente. I revisori possono assistere alla riunione del Consiglio direttivo.

     Possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente a verifiche amministrative e a operazioni di controllo.

 

     Articolo 14. Revisione dello statuto.

     L'adesione all'associazione vincola all'osservanza del presente statuto, il quale potrà essere modificato su deliberazione della stessa assemblea, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti.

 

     Articolo 15. Scioglimento dell'associazione.

     L'eventuale scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei soci iscritti.

     L'assemblea detterà anche le norme sulla devoluzione delle attività patrimoniali.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.