§ 4.6.6 – L.R. 27 agosto 1984, n. 38.
Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 31 ottobre 1978 n. 51.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 viabilità, acquedotti, lavori pubblici
Data:27/08/1984
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Omissis)
Art. 2.      La dizione "e per conoscenza alla Regione Campania" contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1982 n. 49 deve intendersi come inoltro alla Regione stessa di una seconda copia [...]
Art. 7.      I commi successivi al secondo dell'articolo 2 del "Regolamento di attuazione" della legge regionale 9 novembre 1974, n. 58 sono così sostituiti
Art. 15.      Gli Enti abilitati possono eseguire le opere assistite dall'intervento finanziario della Regione e/o di altri Enti mediante l'istituto della concessione. In tal caso i contributi possono essere [...]


§ 4.6.6 – L.R. 27 agosto 1984, n. 38. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 31 ottobre 1978 n. 51.

(B.U. 11 settembre 1984, n. 51).

 

Art. 1. (Omissis)

 

     Art. 2.

     La dizione "e per conoscenza alla Regione Campania" contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1982 n. 49 deve intendersi come inoltro alla Regione stessa di una seconda copia delle istanze di intervento avanzate dagli Enti abilitati.

 

     Artt. 3. - 6.

     (Omissis)

 

     Art. 7.

     I commi successivi al secondo dell'articolo 2 del "Regolamento di attuazione" della legge regionale 9 novembre 1974, n. 58 sono così sostituiti.

     Entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale del piano annuale, gli interessati all'intervento dovranno far pervenire al competente Assessorato regionale i progetti esecutivi redatti da un tecnico laureato. Qualora trattasi di interventi su beni mobili, artistici, librari, archivistici e similari, gli interessati, in luogo dei progetti esecutivi dovranno presentare adeguati piani procedurali, costituiti da una relazione tecnica, da una stima delle opere da eseguirsi e di un foglio di patti e condizioni, redatti da tecnici qualificati.

     Sia i progetti esecutivi che i piani procedurali dovranno essere muniti del parere della competente Soprintendenza.

     La Giunta regionale approva i progetti o i piani procedurali e stabilisce le modalità di esecuzione delle opere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

     In caso di concessione del contributo a privati, per la relativa sorveglianza, il Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore competente, o l'Assessore a tal fine delegato, nomina, con proprio decreto, l'ingegnere capo dei lavori cui sono corrisposti i compensi stabiliti dalla Giunta regionale con delibere nn. 1713 e 1714, entrambe del 29 febbraio 1980, fermo restando la nomina del direttore dei lavori da parte del concessionario. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessorato competente, o l'Assessorato a tal fine delegato, nomina altresì, nei limiti previsti dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, il collaudatore in corso d'opera.

     Se il concessionario è un Comune, oppure uno degli Enti sotto la vigilanza della Regione Campania di cui all'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, saranno applicate le procedure previste dalla predetta legge e dalle successive integrazioni, dalla progettazione al collaudo, fermo restando gli altri obblighi nei riguardi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e della legge regionale 9 novembre 1974, n. 58. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il privato delega all'appalto ed all'esecuzione dei lavori le Soprintendenze dei Ministeri dei Beni Culturali e gli altri Enti di cui al precitato articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

     Quando l'importo del finanziamento è superiore a L. 300 milioni i progetti esecutivi devono essere sottoposti, preventivamente, all'esame del Comitato tecnico regionale.

     I pareri richiesti dal presente articolo devono essere espressi entro 60 giorni dal deposito dei progetti presso l'ufficio competente. Il silenzio o il parere tardivamente espresso equivalgono a pareri favorevoli.

     L'importo dei lavori sarà liquidato all'Ente concessionario e se il finanziamento viene concesso a privati, a richiesta del concessionario, gli stati di avanzamento, secondo quanto stabilito dal capitolato di appalto, sono pagati direttamente all'impresa esecutrice, al netto del ribasso e delle ritenute di legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta del competente Assessore, o dell'Assessore a tal fine delegato.

 

     Artt. 8. - 14.

     (Omissis)

 

     Art. 15.

     Gli Enti abilitati possono eseguire le opere assistite dall'intervento finanziario della Regione e/o di altri Enti mediante l'istituto della concessione. In tal caso i contributi possono essere devoluti in favore del concessionario.


[1] Gli artt. 1, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 22 modificano la L.R. 31-10-1978, n. 51; gli artt. 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, modificano la L.R. 3-8-1982, n. 49.