Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 urbanistica |
Data: | 23/11/1994 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. L'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 22, è sostituito dal seguente: (Omissis). |
Art. 3. Poteri sostitutivi. |
Art. 4. Norma abrogativa. |
Art. 5. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.5.11 - Legge Regionale 23 novembre 1994, n. 38.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 22concernente: «Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino- Amalfitana».
(B.U. n. 58 del 29 novembre 1994).
1. L'articolo 1 della
1. L'art. 2 della
Art. 3. Poteri sostitutivi.
1. Ai fini dell'immediato conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, di valorizzazione e di tutela dell'ambiente che sottendono alla
2. In caso di inerzia degli Enti delegati, il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore all'Urbanistica, se delegato, invita gli stessi a provvedere entro trenta giorni decorsi i quali il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore all'Urbanistica, se delegato, nomina un commissario ad acta che si sostituisce al Comune inadempiente.
3. Il commissario ad acta nominato dall'Ente delegato o dalla Regione espleta rincarico fino al momento in cui lo strumento urbanistico diviene esecutivo.
Art. 4. Norma abrogativa.
1. L'art. 3 della
Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.
[1] Articolo modificato dall'art. 31 della