§ 4.5.11 - Legge Regionale 23 novembre 1994, n. 38.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 22concernente: «Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino- [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 urbanistica
Data:23/11/1994
Numero:38


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. L'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 22, è sostituito dal seguente: (Omissis).
Art. 3.  Poteri sostitutivi.
Art. 4.  Norma abrogativa.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.5.11 - Legge Regionale 23 novembre 1994, n. 38.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 22concernente: «Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino- Amalfitana».

(B.U. n. 58 del 29 novembre 1994).

 

Art. 1. [1]

     1. L'articolo 1 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 22, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. L'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 22, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 3. Poteri sostitutivi.

     1. Ai fini dell'immediato conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, di valorizzazione e di tutela dell'ambiente che sottendono alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 gli Enti delegati sono tenuti ad esercitare, nei confronti dei Comuni dell'Area inadempienti, i poteri sostitutivi di cui all'art. 1, terzo comma, della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17 e all'art. 35 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, nel termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. In caso di inerzia degli Enti delegati, il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore all'Urbanistica, se delegato, invita gli stessi a provvedere entro trenta giorni decorsi i quali il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore all'Urbanistica, se delegato, nomina un commissario ad acta che si sostituisce al Comune inadempiente.

     3. Il commissario ad acta nominato dall'Ente delegato o dalla Regione espleta rincarico fino al momento in cui lo strumento urbanistico diviene esecutivo.

 

     Art. 4. Norma abrogativa.

     1. L'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 22 è abrogato.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

 

 


[1] Articolo modificato dall'art. 31 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10.