Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia residenziale pubblica |
Data: | 24/04/1980 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Ai componenti le Commissioni per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica, istituite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, è corrisposto un gettone di [...] |
Art. 2. Il gettone come sopra stabilito è dovuto anche ai componenti ed ai segretari delle Commissioni costituite dagli Organi deliberanti della Regione per la formulazione di graduatorie o per [...] |
Art. 3. La Regione si fa carico dell'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare stabilito nel citato articolo 1 e l'ammontare previsto dalla vigente normativa. In caso di variazione di [...] |
Art. 4. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 51 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e per gli anni successivi sul corrispondente [...] |
Art. 5. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, II comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...] |
§ 4.3.2 - LEGGE REGIONALE 24 APRILE 1980, N. 25.
Gettone di presenza ai componenti le commissioni assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 1. Ai componenti le Commissioni per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica, istituite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, è corrisposto un gettone di presenza, fissato in lire cinquantamila per i Componenti ed in lire settantamila per il Presidente delle Commissioni stesse, di cui lire diecimila per il rimborso spese, al lordo delle ritenute fiscali, per ciascuna seduta della Commissione, intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nella giornata solare, anche se in tempi frazionati, per un massimo di dodici sedute mensili [1].
Art. 2. Il gettone come sopra stabilito è dovuto anche ai componenti ed ai segretari delle Commissioni costituite dagli Organi deliberanti della Regione per la formulazione di graduatorie o per l'individuazione degli operatori nel settore dell'edilizia agevolata-convenzionata in ordine a finanziamenti e contributi previsti per legge.
Art. 3. La Regione si fa carico dell'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare stabilito nel citato articolo 1 e l'ammontare previsto dalla vigente normativa. In caso di variazione di quest'ultimo, varierà corrispondentemente l'onere a carico della Regione, fermo restando l'importo del gettone come sopra determinato.
Art. 4. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 51 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e per gli anni successivi sul corrispondente capitolo di bilancio.
Art. 5. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, II comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Articolo così sostituito dalla