§ 3.8.15 - LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1990, N. 14.
Proroga del termine di cui all'art. 1 della Legge regionale 1° agosto 1989 n. 7 avente ad oggetto: "Proroga dei termini di cui agli articoli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:07/04/1990
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1989, di cui all'art. 1 della Legge regionale 1° agosto 1989 n. 7, è prorogato al 31 dicembre 1990.


§ 3.8.15 - LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1990, N. 14.

Proroga del termine di cui all'art. 1 della Legge regionale 1° agosto 1989 n. 7 avente ad oggetto: "Proroga dei termini di cui agli articoli 22 e 23 della Legge regionale 15 marzo 1984, n. 15 concernente la nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta".

(B.U. n. 18 del 17 aprile 1990).

 

Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1989, di cui all'art. 1 della Legge regionale 1° agosto 1989 n. 7, è prorogato al 31 dicembre 1990.