Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 fiere, mercati, attività commerciali |
Data: | 15/12/2004 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. [2] |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino [...] |
§ 3.6.22 - L.R. 15 dicembre 2004, n. 12.
Modifica dell’articolo 20 della Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 e dell’articolo 1 della Legge Regionale 4 luglio 2003, n. 13 e utilizzo del capitolo 5011 - Intervento 5 - del Bilancio del Consiglio Regionale.
(B.U. 16 dicembre 2004, n. 61).
1. Il comma 3 dell’articolo 20 della
“3. Il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall’interessato in relazione alle disposizioni di cui al comma 2 e, in caso di inadempienza, applica le sanzioni previste dal
2. Il comma 7 dell’articolo 20 della
“7. Le vendite straordinarie di cui ai commi da 1 a 6 dell’articolo 15 del decreto legislativo 114/98, ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell’attività, non sono effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.”
3. All’ articolo 20 della
“15. Le disposizioni relative alle vendite promozionali di cui al presente articolo sono riferite al settore extralimentare specializzato.”
1. A decorrere dal corrente anno, per le disposizioni di cui all’articolo 3 della
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 15 della