Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 cave e torbiere |
Data: | 13/04/1995 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54. è cosi modificato: |
Art. 2. L'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato: |
Art. 3. L'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato: |
Art. 4. L'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato: |
Art. 5. L'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è cosi modificato: |
Art. 6. L'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato: |
Art. 7. L'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato: |
Art. 8. L'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato: |
Art. 9. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo: |
Art. 10. L'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato: |
Art. 11. L'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato: |
Art. 12. L'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1985, n 54, è così riformulato: |
Art. 13. L'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 1985, n 54. è così modificato: |
Art. 14. L'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 è così modificato. |
Art. 15. L'articolo 19 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato: |
Art. 16. L'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato: |
Art. 17. L'articolo 22 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così sostituito: |
Art. 18. L'articolo 23 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così riformulato: |
Art. 19. L'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato: |
Art. 20. L'articolo 28 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato: |
Art. 21. L'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato: |
Art. 22. L'articolo 36 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato: |
Art. 23. Dopo l'articolo 36 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo: |
Art. 24. Dopo l'articolo 36-BIS della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo: |
Art. 25. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo: |
Art. 26. Dopo l'articolo 38-bis della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, sono aggiunti i seguenti articoli: |
Art. 27. Dopo l'articolo 38-TER-BIS della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo: |
Art. 28. Dopo l'articolo 38-QUATER della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo: |
Art. 29. Dopo l'articolo 38-quinquies della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo: |
Art. 30. Limiti dei compiti della Commissione tecnico-consultiva. |
§ 3.4.2 - Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 17.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, concernente la disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere nella Regione Campania.
(B.U. 24 aprile 1995, n. 19).
L'articolo 2 della
(Omissis)
L'articolo 3 della
(Omissis).
L'articolo 4 della
(Omissis).
L'articolo 5 della
(Omissis).
L'articolo 6 della
(Omissis).
L'articolo 7 della
(Omissis).
L'articolo 8 della
(Omissis).
L'articolo 9 della
(Omissis).
Dopo l'articolo 9 della
(Omissis).
L'articolo 10 della
(Omissis).
L'articolo 11 della
(Omissis).
L'articolo 13 della
(Omissis).
L'articolo 14 della
(Omissis).
L'articolo 18 della
(Omissis).
L'articolo 19 della
(Omissis).
L'articolo 20 della
(Omissis).
L'articolo 22 della
(Omissis).
L'articolo 23 della
(Omissis).
L'articolo 25 della
(Omissis).
L'articolo 28 della
(Omissis).
L'articolo 32 della
(Omissis).
L'articolo 36 della
(Omissis).
Dopo l'articolo 36 della
(Omissis).
Dopo l'articolo 36-BIS della
(Omissis).
Dopo l'articolo 38 della
(Omissis).
Dopo l'articolo 38-bis della
(Omissis).
Dopo l'articolo 38-TER-BIS della
(Omissis).
Dopo l'articolo 38-QUATER della
(Omissis).
Dopo l'articolo 38-quinquies della
(Omissis).
Art. 30. Limiti dei compiti della Commissione tecnico-consultiva.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i compiti assegnati dalla
2. Resta ferma la validità degli atti compiuti dalla Commissione fino all'entrata in vigore della presente legge in ordine alle autorizzazioni e concessioni.