§ 3.1.48 - L.R. 14 marzo 2003, n. 6.
Emergenze zootecniche.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:14/03/2003
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Determinazione dell’equo indennizzo e procedure.
Art. 3.  Recupero indennizzi.
Art. 4.  Risorse finanziarie.
Art. 5.  Efficacia delle disposizioni.
Art. 6.  Dichiarazione di urgenza.


§ 3.1.48 - L.R. 14 marzo 2003, n. 6. [1]

Emergenze zootecniche.

(B.U. 24 marzo 2003, n. 13).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Alle aziende zootecniche le cui produzioni non sono ritenute idonee al consumo dalle competenti autorità sanitarie per presenza di residui indesiderati costituiti da diossine o da sostanze radioattive, oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa, sono corrisposti equi indennizzi a condizione che:

     a) le produzioni contaminate e, ove necessario, le carcasse degli animali abbattuti siano distrutte sotto il controllo delle competenti autorità;

     b) le aziende indennizzate si impegnino formalmente a rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni formulate dalle competenti autorità atte ad attivare il reiterarsi delle contaminazioni.

     2. La Giunta regionale adotta un piano di risanamento ambientale nelle aree oggetto delle emergenze zootecniche.

 

     Art. 2. Determinazione dell’equo indennizzo e procedure.

     1. L’indennizzo è determinato in base al valore di mercato delle produzioni sequestrate e distrutte.

     2. Se la contaminazione interessa animali da vita e ha reso le relative produzioni non idonee al consumo, l’indennizzo da corrispondere per l’eventuale abbattimento di detti capi è determinato sulla base del valore di mercato dell’animale.

     3. L’Area generale di coordinamento assistenza sanitaria procede per ciascuna azienda agricola all’accertamento delle quantità di prodotti contaminati, sequestrati e distrutti e dei capi abbattuti fornendo all’Area generale di coordinamento - Sviluppo attività settore primario i relativi dati per la determinazione dell’indennizzo e la successiva liquidazione dello stesso.

     4. La Giunta regionale con proprio provvedimento, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e dell’Assessore alla Sanità, definisce le modalità di accesso, determinazione ed erogazione degli indennizzi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 3. Recupero indennizzi.

     1. Se sono accertate responsabilità nella contaminazione da parte degli indennizzati si procede al recupero  degli indennizzi stessi nei confronti dei responsabili.

     2. Se si evidenziano responsabilità di terzi, l’Amministrazione regionale si rivale sugli stessi.

 

     Art. 4. Risorse finanziarie.

     1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, quantizzato per il corrente anno in euro 1.600.000,00, si provvede con le risorse assegnate all’Unità Previsionale di Base 2.6.18 “Aiuti per la costituzione e gestione aziende agricole”.

     2. Per gli anni 2004 e 2005, si provvede con la legge regionale di bilancio.

 

     Art. 5. Efficacia delle disposizioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l’attuazione degli interventi, con esclusione dei soli atti di concessione e di erogazione che restano subordinati all’adozione, ai termini dell’articolo 88 del Trattato CE - ex articolo 93, della decisione positiva da parte della Commissione dell’Unione  Europea.

     2. La decisione della Commissione dell’Unione Europea è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

     Art. 6. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.