§ 3.1.28 – L.R. 27 aprile 1990, n. 29.
Adeguamento della normativa per i servizi di sviluppo agricolo regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:27/04/1990
Numero:29


Sommario
Art. 1.      La Regione Campania, al fine di soddisfare le esigenze della divulgazione a sostegno dello sviluppo agricolo, indice un corso-concorso per l'ammissione nella 1ª qualifica dirigenziale, al quale [...]


§ 3.1.28 – L.R. 27 aprile 1990, n. 29. [1]

Adeguamento della normativa per i servizi di sviluppo agricolo regionali.

(B.U. 7 maggio 1990, n. 21 – Suppl.).

 

Art. 1.

     La Regione Campania, al fine di soddisfare le esigenze della divulgazione a sostegno dello sviluppo agricolo, indice un corso-concorso per l'ammissione nella 1ª qualifica dirigenziale, al quale potrà partecipare il personale già nei ruoli della Giunta Regionale in possesso dell'VIII livello funzionale e dei seguenti requisiti:

     a) diploma di laurea in Scienze Agrarie o Scienze della Produzione Animale o in Medicina Veterinaria o in Scienze Forestali o in Chimica;

     b) titolo di Divulgatore Agricolo o Abilitazione professionale;

     c) anzianità di quattro anni e mesi sei di servizio comunque prestato nel Servizio Sperimentazione Informazione e Consulenza in Agricoltura (Se.S.I.C.A.) nel campo dei Servizi di Sviluppo agricolo (S.S.A.) di cui alla Legge regionale n. 7 del 3 gennaio 1985 alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le modalità per l'espletamento del corso-concorso indicato al primo comma del presente articolo verranno definite con deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I posti da riservare al corso-concorso vengono stabiliti in numero di 50 unità, pari al 10% della dotazione organica complessiva del personale del Se.S.I.C.A.

     L'immissione nella 1ª qualifica dirigenziale del personale giudicato idoneo verrà disposta in soprannumero e saranno resi indisponibili altrettanti posti di VIII livello.


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.