§ 3.1.12 – L.R. 17 marzo 1981, n. 13.
Determinazione del concorso regionale su prestiti agevolati previsti dalle leggi regionali 30 agosto 1977, n. 55 e 21 novembre 1979, n. 38.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:17/03/1981
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alle leggi regionali 30 [...]
Art. 2.      Nelle zone di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 37, la maggiorazione di cui al II comma del precedente art. 1 non si applica nei casi sub a), c) ed e), ed è ridotta a [...]
Art. 3.      Entro quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto interministeriale con il quale viene fissato il tasso globale d'interesse di cui al I comma del precedente articolo 1, con [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, II comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 3.1.12 – L.R. 17 marzo 1981, n. 13. [1]

Determinazione del concorso regionale su prestiti agevolati previsti dalle leggi regionali 30 agosto 1977, n. 55 e 21 novembre 1979, n. 38.

(B.U. 4 aprile 1981, n. 22).

 

Art. 1.

     Con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alle leggi regionali 30 agosto 1977, n. 55 e 21 novembre 1979, n. 38, è concesso per le operazioni creditizie effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario che pratica il tasso d'interesse - al lordo dei diritti di commissione , comprensivi delle spese di accertamento, tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali - in misura non superiore a quella determinata dal Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il concorso regionale sui prestiti di cui al comma precedente commisurato agli interessi calcolati ad un tasso tale che a carico del prestatario risulti un tasso agevolato pari al tasso minimo fissato ai sensi e per gli effetti del III comma dell'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, maggiorato di:

     a) 7/100 della differenza fra tasso globale di riferimento e tasso minimo, sui primi venti milioni di capitale concesso a prestito ad operatori agricoli singoli;

     b) 40/100 di detta differenza, sul capitale eccedente i venti milioni concesso a prestito ad operatori agricoli singoli;

     c) 7/100 di detta differenza, sui primi 250 milioni di capitale concesso a prestito ad operatori agricoli associati;

     d) 27/100 di detta differenza sul capitale eccedente i 250 milioni concesso a prestito ad operatori agricoli associati;

     e) 7/100 di detta differenza per i prestiti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 55, qualunque sia il loro importo [2].

 

     Art. 2.

     Nelle zone di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 37, la maggiorazione di cui al II comma del precedente art. 1 non si applica nei casi sub a), c) ed e), ed è ridotta a 33/100 nel caso sub b) ed a 20/100 nel caso sub d) [3].

     A tal fine dovrà farsi riferimento, per le aziende singole, alla zona in cui ricade la maggiore superficie aziendale e, per gli organismi associativi, alla zona in cui è ubicata la sede sociale.

 

     Art. 3.

     Entro quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto interministeriale con il quale viene fissato il tasso globale d'interesse di cui al I comma del precedente articolo 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'agricoltura, caccia e pesca, viene determinata la misura del concorso regionale, arrotondando per eccesso la seconda cifra decimale.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, II comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.

[2] Commi II e III così sostituiti dal secondo comma dell'art. 85 della L.R. 42/1982.

[3] Comma così sostituito dall'art. 85, terzo comma, della L.R. 42/1982.