§ 2.3.35 - L.R. 1 settembre 1994, n. 30.
Intervento straordinario a favore degli eredi legittimi delle vittime campane della nave mercantile Lucina.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:01/09/1994
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. La Regione interviene con un contributo straordinario di lire 400 milioni a favore degli eredi legittimi delle vittime campane dell'eccidio avvenuto sulla nave mercantile «Lucina» nel porto [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 7842 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, di nuova [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.3.35 - L.R. 1 settembre 1994, n. 30. [1]

Intervento straordinario a favore degli eredi legittimi delle vittime campane della nave mercantile Lucina.

(B.U. 5 settembre 1994, n. 43).

 

Art. 1.

     1. La Regione interviene con un contributo straordinario di lire 400 milioni a favore degli eredi legittimi delle vittime campane dell'eccidio avvenuto sulla nave mercantile «Lucina» nel porto di Djendjen in Algeria il 7 luglio 1994, da ripartire fra gli stessi in eguale misura.

     2. All'erogazione delle somme di cui al primo comma provvedono i Comuni già di residenza delle vittime.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 7842 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, di nuova istituzione con la denominazione «Contributo straordinario in favore degli eredi legittimi delle vittime campane della nave mercantile Lucina» e con la dotazione di lire 400 milioni, mediante prelievo dallo stanziamento di cui al capitolo 1030 della spesa che si riduce di pari importo.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.