§ 2.1.148 - L.R. 15 gennaio 2010, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:15/01/2010
Numero:1


Sommario
Art. 1. 1. All’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania), come modificato dall’articolo 34, [...]
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza


§ 2.1.148 - L.R. 15 gennaio 2010, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.

(B.U. 18 gennaio 2010, n. 5)

 

Art. 1.

1. All’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania), come modificato dall’articolo 34, comma 6, lettera a), della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, le parole “non inferiore a 40 ore. L’orario giornaliero deve prevedere un intervallo per il riposo settimanale.” sono sostituite dalle seguenti “non inferiore a 44 ore, né superiore a 60 ore. L’orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l’orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all’articolo 4.”

2. All’articolo 3 della legge regionale n. 7/1980, come modificato dall’articolo 34, comma 6, lettera b), il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Tutte le farmacie, urbane e rurali, non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali, ad eccezione delle farmacie che assicurano il servizio di apertura per tutte le festività diverse dalla domenica. Aperture ulteriori domenicali sono autorizzate dal consiglio dell’ordine competente per territorio, sulla base di esigenze pubbliche motivate”.

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.