§ 2.1.24 - LEGGE REGIONALE 6 GENNAIO 1983, N. 6.
Disciplina del servizio trasporto degli infermi, degli infortunati e di pronto soccorso .


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:06/01/1983
Numero:6


Sommario
Art. 1.  I Comuni esercitano il servizio di trasporto degli infermi, degli infortunati e di pronto soccorso, in forma singola od associata, mediante le Unità Sanitarie Locali (UU.SS.LL.).
Art. 2.  Ciascuna U.S.L. assicura il servizio di cui alla presente legge mediante la istituzione di uno o più presidi di ambulanze.
Art. 3.  In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, è approvato il piano regionale del servizio trasporto degli infermi, degli infortunati e di pronto soccorso, come formulato negli allegati [...]
Art. 4.  La tipologia, il numero dei presidi e delle ambulanze nonché la loro ubicazione, sono determinati dal piano di cui al precedente articolo.
Art. 5.  Il servizio è svolto a mezzo di ambulanze differenziate a seconda delle prestazioni da erogare:
Art. 6.  Le richieste di intervento vanno rivolte al presidio nel cui ambito si verifica l'esigenza.
Art. 7.  E' istituito il Centro di coordinamento regionale dei presidi di ambulanze, cui fa capo il sistema di collegamento di cui al precedente articolo 6. Il Centro ha il compito di disporre, in caso di [...]
Art. 8.  In materia di finanziamento, di contabilità e di controllo, relativi alla gestione del servizio di cui alla presente legge, si applica la normativa generale sul funzionamento delle Unità Sanitarie [...]
Art. 9.  Al personale occorrente per l'espletamento del servizio di cui alla presente legge si provvede nei modi e nelle forme stabiliti dalla legislazione applicabile nella Regione Campania al personale [...]
Art. 10.  La Giunta regionale proporrà al Consiglio regionale il regolamento di esecuzione della presente legge nel termine di quindici giorni dalla sua entrata in vigore.
Art. 11.  Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il triennio 1983/1985 la spesa complessiva di Lire 70 miliardi.


§ 2.1.24 - LEGGE REGIONALE 6 GENNAIO 1983, N. 6.

Disciplina del servizio trasporto degli infermi, degli infortunati e di pronto soccorso [1].

 

Art. 1. I Comuni esercitano il servizio di trasporto degli infermi, degli infortunati e di pronto soccorso, in forma singola od associata, mediante le Unità Sanitarie Locali (UU.SS.LL.).

 

     Art. 2. Ciascuna U.S.L. assicura il servizio di cui alla presente legge mediante la istituzione di uno o più presidi di ambulanze.

     Ciascun presidio costituisce una unità funzionale comprendente attrezzature e personale qualitativamente e quantitativamente determinato con riferimento al servizio che è chiamato ad assolvere.

     I presidi, da ubicarsi a preferenza presso le strutture sanitarie esistenti, vanno istituiti nel termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, è approvato il piano regionale del servizio trasporto degli infermi, degli infortunati e di pronto soccorso, come formulato negli allegati alla presente legge e che di essa costituiscono parte integrante. Tale piano ha efficacia sino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. La tipologia, il numero dei presidi e delle ambulanze nonché la loro ubicazione, sono determinati dal piano di cui al precedente articolo.

     Il piano determina anche il numero delle ambulanze in dotazione a ciascun centro con la specificazione dei singoli tipi.

     Ai fini della migliore funzionalità del servizio, il piano prevede che i presidi debbano anche assicurare il soddisfacimento di esigenze che si manifestassero al di fuori della U.S.L. di appartenenza dei centri medesimi.

 

     Art. 5. Il servizio è svolto a mezzo di ambulanze differenziate a seconda delle prestazioni da erogare:

     a) ambulanza di tipo A preferibilmente utilizzata per il servizio di elezione;

     b) ambulanza di tipo B preferibilmente utilizzata per il servizio di trasporto di urgenza e di pronto soccorso;

     c) elicotteri sanitari.

     Le caratteristiche tecniche delle ambulanze di cui ai punti a) e b) sono fissate nell'allegato alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

     L'ambulanza di tipo A deve essere dotata del seguente personale: una unità con funzione di autista, in possesso dei requisiti per la conduzione di ambulanze giusta la legislazione vigente; una unità con funzione di ausiliario socio-sanitario;

     entrambi anche con compiti di barelliere.

     L'ambulanza di tipo B deve essere dotata del seguente personale: una unità con funzione di autista, in possesso dei requisiti per la conduzione di ambulanza giusta la legislazione vigente; una unità con funzione di ausiliario socio-sanitario;

     entrambi anche con compiti di barelliere; una unità con funzione di infermiere professionale, una unità sanitaria medico rianimatore.

 

     Art. 6. Le richieste di intervento vanno rivolte al presidio nel cui ambito si verifica l'esigenza.

     Nell'ipotesi in cui l'U.S.L. ricomprenda più presidi di ambulanze, presso uno di essi è costituito un servizio di collegamento centralizzato a cui vanno rivolte le richieste per tutti i presidi.

 

     Art. 7. E' istituito il Centro di coordinamento regionale dei presidi di ambulanze, cui fa capo il sistema di collegamento di cui al precedente articolo 6. Il Centro ha il compito di disporre, in caso di necessità, l'intervento dei presidi anche al di fuori del loro abitato ordinario di attività.

     A tal fine le richieste di intervento di cui all'articolo 6 vanno contemporaneamente fatte pervenire, a cura del presidio interessato, al Centro suddetto, in modo da facilitare l'intervento sussidiario del Centro, ove occorra.

     Il Centro di coordinamento è realizzato dalla U.S.L. del capoluogo regionale che va individuata, di intesa tra i Presidenti delle UU.SS.LL. dello stesso capoluogo, nel termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. In materia di finanziamento, di contabilità e di controllo, relativi alla gestione del servizio di cui alla presente legge, si applica la normativa generale sul funzionamento delle Unità Sanitarie Locali.

     Per la istituzione dei presidii e del Centro di coordinamento regionale, la Regione provvede con apposito stanziamento di bilancio.

 

     Art. 9. Al personale occorrente per l'espletamento del servizio di cui alla presente legge si provvede nei modi e nelle forme stabiliti dalla legislazione applicabile nella Regione Campania al personale delle Unità Sanitarie Locali.

 

     Art. 10. La Giunta regionale proporrà al Consiglio regionale il regolamento di esecuzione della presente legge nel termine di quindici giorni dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 11. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il triennio 1983/1985 la spesa complessiva di Lire 70 miliardi.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito per il 1983 presuntivamente in Lire 20 miliardi, si farà fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al capitolo "Fondi alle Unità Sanitarie Locali per l'assistenza ospedaliera" dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1983, corrispondente al Capitolo 1200 del bilancio 1982.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 


[1] Il piano di trasporto degli infermi non è mai divenuto operante.