§ 1.10.64 - L.R. 12 dicembre 2003, n. 25.
Modifiche ed Integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:12/12/2003
Numero:25


Sommario
Art. 2.  Dichiarazione di urgenza.


§ 1.10.64 - L.R. 12 dicembre 2003, n. 25. [1]

Modifiche ed Integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale.

(B.U. 22 dicembre 2003, n. 60).

 

     Art. 1. [2]

     1. All’articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 sono aggiunti i seguenti commi:

     4. E’ istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 2, al fine di assegnare risorse per l’assistenza agli organi istituzionali per l’incremento dell’attività anche legata ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione – parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative.

     5. Le modalità di erogazione ed i destinatari delle risorse di cui al comma 4 sono definite con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata integrativa.

     6. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge quantificato in euro 300.000,000 si provvede con lo stanziamento di cui all’intervento 4 – cap. 4021 – del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2003.

 

Art. 2. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 2019, n. 6.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 2019, n. 146, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui aggiunge il comma 4 all'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001.