| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Campania | 
| Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari | 
| Capitolo: | 1.10 personale | 
| Data: | 27/04/1990 | 
| Numero: | 18 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Ai giovani assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, immessi nei ruoli organici della Regione Campania, è riconosciuto il trattamento retributivo e previdenziale [...] | 
| Art. 2. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per quanto attiene agli oneri pregressi ammontanti a complessive Lire 8.200.000.000, con i fondi a tanto impegnati con la [...] | 
§ 1.10.46 - LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1990, N. 18.
Estensibilità dei benefici previsti dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, al personale ex lege 1° giugno 1977, n. 285, assunto alle dipendenze della Regione Campania.
(Suppl. al B.U. n. 21 del 7 maggio 1990).
     Ai giovani assunti ai sensi dell'articolo 26 della 
Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per quanto attiene agli oneri pregressi ammontanti a complessive Lire 8.200.000.000, con i fondi a tanto impegnati con la delibera della Giunta Regionale n. 7400 del 22-12-1988 sul capitolo 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 che, per l'effetto, presentano sufficiente disponibilità e per quanto attiene all'anno 1990 con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990.
     Agli oneri degli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con la legge di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della