§ 1.10.38 - LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1987, N. 18.
Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:23/03/1987
Numero:18


Sommario
Art. 1.  I dipendenti di ruolo provenienti dallo Stato, da altre Regioni, dagli Enti Locali, da Aziende autonome comunali e da Enti Pubblici, che alla data di approvazione della presente legge prestano [...]
Art. 2.  L'inquadramento del personale di cui all'articolo 1 è disposto secondo la normativa vigente nei posti disponibili o che si renderanno vacanti tenendo conto della qualifica e del livello acquisito [...]
Art. 3.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge per il 1987 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 43 e 44 dello stato di previsione [...]
Art. 4.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 - secondo comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 1.10.38 - LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1987, N. 18.

Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato.

 

Art. 1. I dipendenti di ruolo provenienti dallo Stato, da altre Regioni, dagli Enti Locali, da Aziende autonome comunali e da Enti Pubblici, che alla data di approvazione della presente legge prestano servizio in posizione di comando o distacco possono esercitare il diritto di opzione per l'inquadramento nei ruoli regionali, della Giunta e del Consiglio, a domanda da prodursi a pena di decadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Analoga facoltà è riconosciuta al personale statale in servizio presso gli uffici regionali della Campania appartenenti al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste una volta intervenuto entro il citato termine di 120 giorni, il nulla osta da parte del predetto Ministero.

     E' altresì riconosciuta la predetta facoltà al personale del Servizio Sanitario Nazionale appartenente al ruolo amministrativo ed agli agenti tecnici - autisti di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, che, alla data del 31 dicembre 1986, si trova in posizione di comando o di distacco presso gli uffici del Consiglio regionale, della Giunta regionale o delle strutture periferiche della Regione Campania, per consentire l'impiego anche nell'ambito dei servizi dell'assessorato alla Sanità per l'espletamento di compiti di cui all'articolo 13 L.N. 181/1982.

     I dipendenti appartenenti ai ruoli regionali, distaccati, dalla Giunta presso gli Uffici del Consiglio, o viceversa, possono analogamente a domanda, da presentarsi sempre entro 120 giorni, essere immessi nel ruolo ove prestano servizio.

 

     Art. 2. L'inquadramento del personale di cui all'articolo 1 è disposto secondo la normativa vigente nei posti disponibili o che si renderanno vacanti tenendo conto della qualifica e del livello acquisito presso l'Ente di provenienza.

 

     Art. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge per il 1987 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 43 e 44 dello stato di previsione della spesa per l'anno Finanziario 1987.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi capitoli di bilancio relativi al "personale dipendente della Regione", la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

 

     Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 - secondo comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.