Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.8 giunta regionale |
Data: | 16/10/1978 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Omissis |
Art. 2. Omissis |
Art. 3. Per realizzare progetti di studio e di intervento, di carattere non ricorrente, possono essere costituiti gruppi speciali di lavoro ai quali vengono assegnati dipendenti regionali, anche non a tempo [...] |
Art. 4. La dotazione organica dei Servizi ricerca scientifica ed informatica, Politica del territorio e tutela dei beni ambientali e le modifiche di organico conseguenti alle nuove e diverse aggregazioni di [...] |
Art. 5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti dai capitoli nn. 25, 28 e 29 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 e [...] |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, II comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [...] |
§ 1.8.3 - L.R. 16 ottobre 1978, n. 41. [1]
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29concernente: "Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione".
Art. 3. Per realizzare progetti di studio e di intervento, di carattere non ricorrente, possono essere costituiti gruppi speciali di lavoro ai quali vengono assegnati dipendenti regionali, anche non a tempo pieno. In questo ultimo caso, i medesimi possono essere assegnati a più unità o continuare a prestare la loro opera presso il servizio di appartenenza.
Finalizzati gli obiettivi prefissati, l'unità operativa si discioglie e i componenti rientrano ai servizi di provenienza.
Il Presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, in attuazione del deliberato assunto dalla Giunta regionale, a determinare la durata, le modalità di funzionamento e la composizione del gruppo di lavoro, affidandone la sovrintendenza operativa ad un Assessore e l'attività di coordinamento ad un funzionario del livello direttivo.
Art. 4. La dotazione organica dei Servizi ricerca scientifica ed informatica, Politica del territorio e tutela dei beni ambientali e le modifiche di organico conseguenti alle nuove e diverse aggregazioni di materie specificate nel precedente art. 2 saranno determinate con provvedimento della Giunta regionale nell'ambito della pianta organica prevista dalla
Art. 5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti dai capitoli nn. 25, 28 e 29 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 e dai corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, II comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Modifica ed integra l'art. 1, L.R. 14-5-1975, n. 29.
[3] Modifica ed integra l'art. 2, L.R. 14-5-1975, n. 29.