§ 1.7.16 - Legge Regionale 7 agosto 1998, n. 11.
Iniziative e interventi di interesse regionale in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.7 finanze e patrimonio
Data:07/08/1998
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Tipologia degli interventi.
Art. 3.  Quadro organico di attività.
Art. 4.  Soggetti destinatari dei contributi.
Art. 5.  Misura dei contributi.
Art. 6.  Modalità per l'accesso ai contributi.
Art. 7.  Semplificazione delle procedure.
Art. 8.  Criteri di ammissibilità.
Art. 9.  Criteri di formazione della graduatoria.
Art. 10.  Istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi.
Art. 11.  Modalità di erogazione dei contributi.
Art. 12.  Non cumulabilità dei contributi con altri finanziamenti pubblici.
Art. 13.  Vincolo di destinazione dell'immobile.
Art. 14.  Revoca del contributo.
Art. 15.  Norma finanziaria.
Art. 16.  Dichiarazione di urgenza.


§ 1.7.16 - Legge Regionale 7 agosto 1998, n. 11. [1]

Iniziative e interventi di interesse regionale in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000.

(B.U. n. 49 del 25 agosto 1998).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Campania, in occasione del Grande Giubileo del 2000 ed in considerazione della sua rilevante incidenza sul territorio regionale, promuove una azione organica di interventi e di attività, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale ai sensi delle Leggi 23 dicembre 1996, n. 651, e 7 agosto 1997, n. 270.

     2. Gli interventi mirano alla qualificazione e crescita delle strutture ricettive e dei beni culturali e si riferiscono alle seguenti tipologie:

     a) alberghi classificati fino a 3 stelle;

     b) campeggi e villaggi turistici;

     c) alloggi agro-turistici;

     d) case per ferie;

     e) ostelli per la gioventù;

     f) conventi, collegi, case ecclesiastiche all'uopo rese disponibili;

     g) patrimonio artistico, ivi compresi i beni culturali anche di valore religioso della Campania.

     3. Le attività dell'azione regionale sono finalizzate alla promozione di:

     a) sistemi integrati di servizi turistici - con soluzioni atte a favorire gli accessi - e sistemi informativi di comunicazione e segnaletica;

     b) assistenza e sicurezza a visitatori e pellegrini favorendone l'accesso e la mobilità sul territorio regionale.

     4. Gli interventi e le attività di interesse regionale sono coordinati con quelli del Piano nazionale.

 

     Art. 2. Tipologia degli interventi.

     1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi ai benefici previsti dalla presente legge sono i seguenti:

     a) opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, del Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e del Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

     b) opere obbligatorie ai sensi della vigente legislazione nazionale quali impianti di messa a terra, prevenzione, incendi, antinfortunistica;

     c) costruzione, ristrutturazione, ampliamento e completamento;

     d) acquisto di arredamenti e attrezzature, anche di natura informatica e telematica idonee al collegamento in rete, e realizzazione di opere ed impianti complementari con particolare riferimento a quegli interventi previsti dalla normativa per il risparmio energetico.

     2. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere ultimati entro il 30 novembre 1999 ed entro la stessa data devono essere operanti le strutture e gli impianti relativi, a pena di revoca del contributo concesso con conseguente recupero delle somme erogate ai sensi dell'articolo 5.

 

     Art. 3. Quadro organico di attività.

     1. Il quadro organico delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, comprende:

     a) iniziative promozionali, pubblicistiche e editoriali;

     b) organizzazione e promozione di convegni, seminari, mostre e altri eventi culturali e religiosi;

     c) realizzazione di sistemi informativi e di comunicazione con segnaletica turistica stradale;

     d) servizi di prevenzione e sicurezza sanitaria e di protezione civile;

     e) altre iniziative e attività idonee al conseguimento delle finalità contenute nell'articolo 1.

     2. La proposta delle attività di cui al precedente comma, contenente anche le modalità ed i termini di attuazione, con le relative spese, viene trasmessa alla Giunta Regionale dall'Assessore regionale delegato al Giubileo, sentito il Comitato regionale per il Giubileo - istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale - e sentita la Commissione Consiliare competente che esprime il parere nel termine di dieci giorni. Decorso tale termine, il parere si ritiene acquisito.

 

     Art. 4. Soggetti destinatari dei contributi.

     1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, sono concessi contributi a favore di:

     a) Comuni, Province, Comunità Montane ed altri Enti pubblici in qualità di proprietari del bene immobile o di titolari di concessione di beni demaniali per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo da destinare ad attività ricettive gestite da soggetti o enti privati;

     b) Enti previsti dall'articolo 1 della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

     c) Enti e soggetti privati che siano titolari di diritti reali sull'area o sull'immobile e/o titolari della licenza amministrativa per la gestione dell'esercizio ricettivo;

     d) Enti, cooperative, associazioni no-profit, costituiti secondo le normative vigenti e, comunque, in data anteriore al 31.12.1997.

     2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge gli Enti pubblici per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario e per i quali, alla data di approvazione dell'iniziativa da proporre, non sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

 

     Art. 5. Misura dei contributi.

     1. Ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale nella misura del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi di importo non superiore a 300.000.000 di lire relativi alle tipologie di cui all'articolo 2, comma 1.

     2. E' istituito un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito da parte di promotori e gestori degli interventi e delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), che non risultino beneficiari dei contributi di cui al precedente comma. Il funzionamento del fondo sarà disciplinato attraverso una convenzione tra Istituti di Credito e Giunta Regionale, secondo le modalità previste dalla Legge Regionale 27 Luglio 1978, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. I finanziamenti previsti dalla presente legge possono concorrere a costituire la quota regionale di cofinanziamento per progetti da realizzare nell'ambito del Fondo Sociale Europeo e del fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

 

     Art. 6. Modalità per l'accesso ai contributi.

     1. La Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale per il Giubileo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, approva un avviso pubblico in cui sono determinati:

     a) le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi;

     b) le modalità di concessione e di erogazione dei contributi;

     c) la documentazione da allegare alla domanda;

     d) le modalità di formazione della graduatoria nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8;

     e) l'elenco degli istituti di credito convenzionati.

     2. La deliberazione di cui al comma 1 e l'allegato avviso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

     Art. 7. Semplificazione delle procedure.

     1. Per la semplificazione delle procedure si demanda a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1997, n. 270, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 8. Criteri di ammissibilità.

     1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 5 le domande:

     a) presentate dai soggetti di cui all'articolo 4 per iniziative comprese tra le tipologie di interventi di cui all'articolo 2;

     b) complete della documentazione indicata nella delibera della Giunta Regionale di cui all'articolo 6;

     c) corredate da progetti di carattere tecnico-economico.

     Per ogni struttura ricettiva è ammissibile una sola domanda di contributo che può riguardare diverse tipologie d'intervento purché siano rispettati i massimali di cui all'articolo 5.

     2. Le valutazioni di idoneità sul piano tecnico-economico devono riguardare:

     a) la fattibilità del progetto;

     b) la congruità dell'investimento.

 

     Art. 9. Criteri di formazione della graduatoria.

     1. Per i progetti ammissibili la Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale per il Giubileo, predispone apposita graduatoria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) tipologie degli interventi;

     b) livello di cantierabilità del progetto;

     c) numero di posti letto della struttura ricettiva;

     d) localizzazione dell'intervento;

     e) attivazione di politiche di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;

     f) nuova occupazione.

 

     Art. 10. Istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi.

     1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 5, gli enti e i soggetti interessati di cui all'articolo 4 presentano alla Giunta Regionale apposita domanda, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Regionale di cui all'articolo ó.

     2. L'Assessore delegato, sentito il Comitato regionale per il Giubileo ed avvalendosi di personale regionale procede a:

     a) verificare l'ammissibilità delle domande;

     b) predisporre l'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria;

     c) predisporre la graduatoria delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5;

     d) proporre la concessione dei contributi da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare che lo esprime nel termine di dieci giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine la Giunta Regionale approva il provvedimento in via definitiva;

     e) provvedere alla erogazione dei contributi stessi, secondo le modalità previste dalla deliberazione di cui all'articolo 6;

     f) effettuare il monitoraggio sull'attuazione dei singoli interventi e provvedere alle eventuali revoche dei contributi ai sensi dell'articolo 14;

     g) trasmettere ogni semestre alla Giunta Regionale ed alla Commissione Consiliare competente una relazione dettagliata sulla gestione del fondo.

 

     Art. 11. Modalità di erogazione dei contributi.

     1. I contributi sono erogati ai soggetti beneficiari degli stessi nelle seguenti modalità:

     a) trenta per cento a titolo di anticipazione all'inizio dei lavori;

     b) trenta per cento al compimento del cinquanta per cento dell'opera, documentato dallo stato di avanzamento dei lavori;

     c) quaranta per cento al saldo previa la presentazione della rendicontazione finale e della dichiarazione di conformità delle attività relative alle opere realizzate con i contributi erogati.

 

     Art. 12. Non cumulabilità dei contributi con altri finanziamenti pubblici.

     1. Per la stessa tipologia di intervento e di attività non è consentito il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con quelli eventualmente disposti dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici.

 

     Art. 13. Vincolo di destinazione dell'immobile.

     1. I soggetti pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si impegnano, con apposito atto, a destinare le opere e i beni oggetto del finanziamento esclusivamente a struttura ricettiva per attività socialmente utili per non meno di dieci anni dalla data di erogazione del contributo.

     2. I soggetti pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), che realizzano strutture ricettive in vista del Giubileo, possono, a richiesta, variare la destinazione d'uso della struttura realizzata, sempreché le stesse rimangano a disposizione di servizi collettivi socialmente utili, previo assenso della Giunta Regionale.

     3. Gli enti e i soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e d), che non perseguono scopi di lucro, possono richiedere alla Giunta Regionale l'autorizzazione a restituire le strutture a finalità sociali e assistenziali dopo l'evento giubilare.

     4. Gli interventi proposti dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), a cui si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 6 della Legge 7 agosto 1997, n. 270, riguardano esclusivamente le attività previste dal precedente articolo 1, comma 2 e articolo 2, comma 1.

     5. I soggetti, di cui al comma precedente, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico, come previsto dall'articolo 8, sono tenuti a presentarne copia al Comune sul cui territorio è localizzato l'intervento, motivando la coerenza dello stesso con le finalità della Legge 7 agosto 1997, n. 270 e l'eventuale utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare. Il Comune è tenuto ad esprimersi su tale progetto entro 20 giorni.

     Trascorso tale termine il parere s'intende reso in senso favorevole, sempre che siano rispettati i vincoli paesaggistici ed ambientali esistenti sul territorio.

     Qualora il progetto interessi aree e/o immobili su cui gravano vincoli paesaggistici, ambientali, storico-culturali, analoga richiesta va avanzata alla Sovrintendenza territorialmente competente, la quale entro 20 giorni è tenuta ad esprimere le proprie valutazioni. Trascorso tale termine il parere si intende reso in senso favorevole in analogia con quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1997, n. 270.

 

     Art. 14. Revoca del contributo.

     1. La revoca della concessione dei contributi viene disposta quando:

     a) venga meno la destinazione specifica delle strutture ed impianti relativi in epoca anteriore ai termini fissati nell'articolo 13, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale;

     b) venga effettuata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi;

     c) non venga rispettato il termine del 30 novembre 1999 per il completamento e la funzionalità delle opere previste dall'articolo 2, comma 2;

     d) i beneficiari dichiarino di rinunciare ai contributi concessi;

     e) nel corso della realizzazione delle opere i beneficiari del contributo non abbiano rispettato le vigenti norme urbanistiche ed edilizie;

     f) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabiliti in lire 15.000.000.000 per l'anno 1998, si farà fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di cui al Capitolo 5316, di nuova istituzione, con la seguente denominazione «iniziative e interventi di interesse regionale in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000», mediante prelievo della occorrente somma dal Cap. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998, che si riduce di pari importo.

     2. Per gli anni 1999 e 2000 l'entità dello stanziamento sarà definito con legge di approvazione del Bilancio.

 

     Art. 16. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.