§ 1.6.52 - L.R. 11 dicembre 2008, n. 20.
Correzioni formali di coordinamento tecnico alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12, in materia di comunità montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.6 enti locali
Data:11/12/2008
Numero:20


Sommario
Art. 1. 1. Nell’articolo 9 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12
Art. 2. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 1.6.52 - L.R. 11 dicembre 2008, n. 20.

Correzioni formali di coordinamento tecnico alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12, in materia di comunità montane.

(B.U. 15 dicembre 2008, n. 51)

 

Art. 1.

1. Nell’articolo 9 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “senza oneri aggiuntivi” sono inserite le seguenti “salvo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 14”;

b) al comma 2, le parole “Gli atti dei consigli comunali, relativi alla elezione dei rappresentanti” sono sostituite dalle seguenti: “Gli atti dei comuni relativi alla individuazione dei rappresentanti”; inoltre, le parole “presidenti uscenti” sono sostituite dalle seguenti: “presidenti”;

c) al comma 3, lettera a), la parola “uscente” è abrogata;

d) al comma 6, primo periodo, le parole “uno o più consigli comunali non hanno ancora proceduto alla nomina” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più comuni non hanno ancora proceduto alla individuazione”; inoltre, al secondo periodo, le parole: “I predetti consigli comunali procedono alla nomina” sono sostituite dalle seguenti: “I predetti comuni procedono alla individuazione”.

e) al comma 7, le parole “la nomina del relativo rappresentante in seno al consiglio generale delle comunità avviene nella prima seduta utile del rinnovato consiglio comunale” sono sostituite dalle seguenti: “la comunicazione del relativo rappresentante in seno al consiglio generale delle comunità è effettuata dopo la prima seduta utile del rinnovato consiglio comunale”;

f) al comma 10, le parole: “i rappresentanti nominati da consigli comunali” sono sostituite dalle seguenti: “i rappresentanti dei comuni, se scelti fra i consiglieri comunali,”

g) al comma 12, primo periodo, le parole: “i relativi consigli comunali procedono nella prima seduta alla nomina” sono sostituite dalle seguenti: “i relativi comuni procedono entro trenta giorni alla individuazione”; inoltre, il secondo periodo del medesimo comma è abrogato;

h) al comma 13, le parole “il consiglio comunale procede nella prima seduta alla nomina” sono sostituite dalle seguenti: “il comune procede entro trenta giorni alla individuazione”; inoltre, il secondo periodo del medesimo comma è abrogato.

2. Nell’articolo 3 della citata legge regionale n. 12/2008, al comma 3, ultimo periodo, le parole “nomina del proprio rappresentante” sono sostituite dalle seguenti: “individuazione del proprio rappresentante”.

3. Nell’articolo 21 della citata legge regionale n. 12/2008:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fino all’approvazione dello Statuto, il Consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni.” b) il comma 5 è abrogato.

 

     Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.