§ 1.6.46 - L.R. 12 dicembre 2003, n. 23.
Interventi a favore dei comuni ai quali sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.6 enti locali
Data:12/12/2003
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Istituzione del fondo.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 3 bis. 
Art. 4.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 1.6.46 - L.R. 12 dicembre 2003, n. 23. [1]

Interventi a favore dei comuni ai quali sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, articolo 3.

(B.U. 22 dicembre 2003, n. 60).

 

     Art. 1. Istituzione del fondo.

     1. E’ istituito un fondo destinato al finanziamento dei progetti relativi all’utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla delinquenza organizzata e già trasferiti ai comuni con trascrizione nei registri immobiliari, per le finalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 109.

     2. Il fondo di cui al comma 1 è erogato dal Presidente della Giunta regionale su indicazioni prioritarie, stabilite congiuntamente dai Presidenti delle province di concerto con i rispettivi prefetti, tenuto conto, anche, delle indicazioni formulate nel programma di azioni di cui alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12, articolo 3, comma 4.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Possono presentare i progetti e le relative richieste di contributo di cui all’articolo 1 i comuni ove sono localizzati gli immobili confiscati e tramite i comuni proprietari:

     a) le comunità, gli enti e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

     b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

     c) le comunità terapeutiche ed i centri di recupero e cura dei tossicodipendenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;

     d) i parchi e gli enti finalizzati alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e paesaggio di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     2. I progetti e le richieste sono presentati entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge per l’anno corrente si fa fronte con lo stanziamento di cui all’unità previsionale di base - U.P.B. – 6.23.222 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2003 e contestuale istituzione di nuovo capitolo con la denominazione “Contributi a favore dei comuni, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero ed associazioni sociali per il finanziamento dei progetti relativi all’utilizzo ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, articolo 3”, con la dotazione di euro 1.000.000,00 mediante prelievo della medesima entità dallo stanziamento dell’U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione della spesa dell’esercizio finanziario 2003, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 27, che conseguentemente è ridotto di pari importo [2].

     2. Per gli anni successivi, si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

     3.Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.109, è istituito un fondo di rotazione con dotazione per l’anno 2006 di euro 500.000,00, per l’anno 2007 di euro 500.000,00, per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei piani e studi di cui agli articoli precedenti. Il fondo grava sull’U.P.B. 6.23.106. [3]

     4. Il fondo è alimentato con le somme che i comuni provvedono a rimborsare all’atto dell’erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, se questo comprende anche le spese di progettazione. [4]

     5. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, i comuni sono tenuti entro novanta giorni dalla consegna dei lavori a versare al fondo di rotazione di cui al comma 3 le somme anticipate dalla Regione. [5]

 

     Art. 3 bis. [6]

     1. La regione provvede alla copertura delle rate di ammortamento a carico dei comuni per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di cui al comma 4 dell’articolo 3 nonché delle spese per gli studi di fattibilità e dei progetti tecnici.

     Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato un limite di impegno per il 2006 pari ad euro 500.000,00 rinviando alle leggi di bilancio lo stanziamento per gli anni successivi.

     2. Alle cooperative sociali, alle associazioni onlus e alle comunità di recupero, previo parere delle amministrazioni interessate, sono accordati:

     a) anticipazioni in conto capitale per la realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riuso o alla fruizione sociale di tali beni, per la redazione di studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei suddetti piani e studi;

     b) fideiussioni prestate dalla Regione a copertura, fino al 75 per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti dalle cooperative per la esecuzione di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento.

     3. La relativa spesa è allocata nella U.P.B. 2.66.138.

 

          Art. 4. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 16 aprile 2012, n. 7.

[2] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8.

[3] Comma aggiunto dall’art. 22 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[4] Comma aggiunto dall’art. 22 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[5] Comma aggiunto dall’art. 22 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[6] Articolo aggiunto dall’art. 22 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.