§ 1.6.41 - Legge Regionale 28 novembre 1996, n. 26.
Istituzione della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali della Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.6 enti locali
Data:28/11/1996
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali.
Art. 4.  Termini.
Art. 5.  Composizione.
Art. 6.  Funzionamento.
Art. 7.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.6.41 - Legge Regionale 28 novembre 1996, n. 26.

Istituzione della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali della Campania.

(B.U. n. 79 del 9 dicembre 1996).

 

TITOLO I

Principi Generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione esercita la propria attività legislativa ed amministrativa secondo il metodo della programmazione, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto, e promuove le autonomie locali quale strumento fondamentale della partecipazione dei cittadini alle scelte della Regione secondo il titolo I dello Statuto.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. Al fine di imprimere maggiore impulso alle attività di coordinamento, leale collaborazione, efficace cooperazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali della Campania, la Regione agevola e sollecita le occasioni di confronto e di conoscenza delle esigenze degli Enti Locali.

     2. Al fine di conseguire coerenza di indirizzo ed uniformità di orientamento nel perseguimento degli obiettivi della programmazione, la Regione organizza le proprie attività al fine di agevolare la partecipazione propositiva, consultiva e di studio degli Enti Locali secondo le leggi nazionali e regionali e attraverso gli strumenti previsti dal titolo II della presente legge.

 

TITOLO II

Istituzione e compiti della conferenza

 

     Art. 3. Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali.

     1. E' istituita presso la Presidenza della Giunta Regionale della Campania la Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali, di seguito denominata Conferenza, con compiti di studio, promozione, informazione e consultazione sulle problematiche connesse alle scelte di programmazione, al piano di sviluppo, ai piani di riparto, al bilancio annuale e triennale, alle funzioni proprie o delegabili agli Enti locali dalle leggi regionali e statali.

     2. Alla Conferenza, in particolare, sono affidate le seguenti attribuzioni:

     a) il raccordo nei rapporti tra Regione ed Enti locali;

     b) pareri preventivi sui piani di riparto annuali e pluriennali e sul piano di sviluppo;

     c) proposizione di accordi tra soggetti pubblici e privati, quali accordi e contratti di programma e patti territoriali, concernenti comunque lo sviluppo economico della Regione Campania. Copia degli accordi va trasmessa per conoscenza al Consiglio Regionale;

     d) pareri sulle materie di competenza regionale, comunque a carattere istituzionale, attinenti le prerogative delle autonomie locali;

     e) studi e pareri su ogni altro problema connesso con gli scopi indicati nella presente legge, riguardanti iniziative coinvolgenti più Comuni o Province da tenersi in ambito regionale.

 

     Art. 4. Termini.

     1. La Giunta Regionale invia alla Conferenza le proposte ed i piani di cui al punto b) dell'articolo 3, comma 2, della presente legge, entro 10 giorni dalla loro approvazione in Giunta Regionale.

     2. La Conferenza si esprime entro 15 giorni dalla ricezione dei provvedimenti sopra indicati. Decorso inutilmente detto termine il parere si intende espresso positivamente.

 

TITOLO III

Composizione e funzionamento della Conferenza

 

     Art. 5. Composizione.

     1. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta ed è composta dai membri della Giunta Regionale competenti per le materie concernenti i provvedimenti posti all'ordine del giorno della seduta della Conferenza, dai Presidenti delle Province, dai Sindaci delle città capoluogo di provincia, da due Sindaci di città medie indicati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), da due Sindaci o Presidenti di Comunità Montane indicati dall'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani (UNCEM), da due Sindaci di Comuni delle isole della Campania indicati dall'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM), da tre rappresentanti delle Associazioni delle autonomie della Campania.

     2. La Conferenza si riunisce con frequenza mensile. Essa può essere convocata su richiesta di quattro componenti ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. I pareri sono espressi a maggioranza dei presenti. Nel caso della materia istituzionale, a maggioranza dei componenti.

 

     Art. 6. Funzionamento.

     1. Per lo svolgimento dei propri compiti la Conferenza si avvale di una segreteria tecnica collocata presso la Presidenza della Giunta Regionale della Campania e composta da n. 8 unità scelte tra il personale della Regione di cui n. 1 unità di qualifica dirigenziale con funzioni di responsabilità di servizio; n. 2 unità di personale appartenente al settimo e/o ottavo livello funzionale; n. 5 unità di personale appartenente al quarto, quinto e/o sesto livello funzionale.

 

     Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.