§ 1.2.22 - Legge Regionale 2 luglio 1997, n. 17.
Modifiche alla Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 13, concernente: «nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:02/07/1997
Numero:17


Sommario
Art. 13.      1. A coloro che avevano acquisito il diritto all'assegno vitalizio al 15 giugno 1996, data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, si applicano le norme specifiche e di [...]
Art. 14.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 1 dello stato di previsione di bilancio della Regione Campania.
Art. 15.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.2.22 - Legge Regionale 2 luglio 1997, n. 17.

Modifiche alla Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 13, concernente: «nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania».

(B.U. n. 34 del 14 luglio 1997).

 

     Artt. 1. - 12. [1]

 

Art. 13.

     1. A coloro che avevano acquisito il diritto all'assegno vitalizio al 15 giugno 1996, data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, si applicano le norme specifiche e di reversibilità di cui alla presente legge.

 

     Art. 14.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 1 dello stato di previsione di bilancio della Regione Campania.

 

     Art. 15.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Il testo di modifica di cui ai presenti articoli è riportato nella L.R. 5 giugno 1996, n. 13.