§ 6.3.238 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 35.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 (Legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:29/12/2010
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Fondi Speciali)
Art. 2.  (Rifinanziamento leggi regionali)
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Pubblicazione)


§ 6.3.238 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 (Legge finanziaria).

(B.U. 31 dicembre 2010, n. 24 - S.S. 31 dicembre 2010, n. 1)

 

Art. 1. (Fondi Speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui agli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2011 sono determinati rispettivamente in euro 850.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (UPB 8.1.01.01) ed in euro 1.000.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (UPB 8.1.01.02), così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

     Art. 2. (Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per l'esercizio finanziario 2011 in euro 366.595.801,01 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2011.

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.

 

     Art. 4. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Tabelle

(Omissis)