§ 6.3.223 - L.R. 19 ottobre 2009, n. 36.
Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 4 della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:19/10/2009
Numero:36


Sommario
Art. 1. 1. Il quarto comma dell’articolo 17 della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009 va interpretato nel senso che il finanziamento delle scuole di specializzazione vale per l’anno accademico 2008/2009 [...]


§ 6.3.223 - L.R. 19 ottobre 2009, n. 36.

Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 4 della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009.

(B.U. 16 ottobre 2009, n. 19 - S.S. 26 ottobre 2009, n. 4)

 

Art. 1.

1. Il quarto comma dell’articolo 17 della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009 va interpretato nel senso che il finanziamento delle scuole di specializzazione vale per l’anno accademico 2008/2009 e per i cinque anni successivi con utilizzazione delle risorse allocate all’UPB 6.1.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2009, pluriennale 2009-

2011 e successivi.