§ 6.3.211 - L.R. 31 dicembre 2008, n. 45.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2009 (Art. 16 della Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:31/12/2008
Numero:45


Sommario
Art. 1. 1 La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l’anno 2009 non sia stato approvato e non oltre il 30 aprile 2009, all’esercizio provvisorio del bilancio entro il [...]
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 6.3.211 - L.R. 31 dicembre 2008, n. 45. [1]

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2009 (Art. 16 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

(B.U. 31 dicembre 2008, n. 25 - S.S. 2 gennaio 2009, n. 1)

 

Art. 1.

1 La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l’anno 2009 non sia stato approvato e non oltre il 30 aprile 2009, all’esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2009 in corso di esame.

 

2. Nel corso dell’esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l’utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie, per le spese relative ai capitoli 2222107 (UPB 2.3.01.02), 2233211 e 32040511 (UPB 3.2.04.05), 43020209 (UPB 4.3.02.02) e 6133104 (UPB 2.2.01.04), per le spese ricadenti nelle UPB relative all’attuazione del Programma Operativo Regionale della Calabria, nonché per le spese allocate ai capitoli con vincolo di destinazione finanziati con risorse statali.

 

3. L’autorizzazione di spesa di cui al capitolo 6133104 di complessive euro 400.000,00 è destinata alla copertura di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte nell’anno 2008 per l’importo di € 200.000,00 ciascuno nei confronti del Comune di Catanzaro per la realizzazione della iniziativa di promozione turistica “Una città per cantare” e del Comune di Cosenza per la manifestazione con concerto “Renzo Arbore e l’orchestra italiana.”

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.