§ 6.3.200 - L.R. 21 giugno 2008, n. 16.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008/2010 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:21/06/2008
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Fondi Speciali)
Art. 2.  (Rifinanziamento leggi regionali)
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Pubblicazione)


§ 6.3.200 - L.R. 21 giugno 2008, n. 16.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008/2010 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).

(B.U. 16 giugno 2008, n. 12 - S.S. 21 giugno 2008, n. 1)

 

Art. 1. (Fondi Speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui agli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, sono determinati rispettivamente in euro 4.100.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (UPB 8.1.01.01), di cui 1.100.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, ed in euro 3.000.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (UPB 8.1.01.02), di cui 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

     Art. 2. (Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2008-2010, sono determinati in euro 419.157.989,10 per l’esercizio finanziario 2008, euro 309.545.981,10 per l’esercizio finanziario 2009 ed euro 290.249.981,10 per l’esercizio finanziario 2010, così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge ammontanti a complessivi euro 1.026.053.951,30 nel triennio 2008-2010, di cui 421.257.989,10 per l’esercizio finanziario 2008 si fa fronte, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2008-2010, nel rispetto delle determinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nei documenti programmatici e nelle leggi regionali di spesa, in termini economico-giuridici.

 

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.

 

Tabella A

 

Fondo speciale di parte corrente (UPB 8.1.01.01)

 

Ord.

Intervento

2008

2009

2010

 

1

Interventi da

definire

1.100.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

 

 

Totale Euro

1.100.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

 

 

Totale triennio 2008-2010       4.100.000,00

 

 

Tabella B

 

Fondo speciale di parte in conto capitale (UPB 8.1.01.02)

 

Ord.

Intervento

2008

2009

2010

 

1

Interventi da

definire

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

 

 

Totale Euro

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

 

 

Totale triennio 2008-2010         3.000.000,00

 

 

 

     Art. 4. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.