Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 20/06/2007 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. All’articolo 20, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, le parole «la Giunta regionale è autorizzata a prorogare i contratti» sono sostituite dalle parole «i contratti sono [...] |
Art. 2. [1] |
Art. 3. Le entrate derivanti dal trasferimento di risorse da parte della Agenzia delle Entrate, relative ai rimborsi IVA non ancora riscossi dalla Regione per l’anno 2001, in relazione alla manutenzione [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria |
§ 6.3.190 - L.R. 20 giugno 2007, n. 12.
Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario.
(B.U. 26 giugno 2007, n. 11 - S.S. n. 2)
1. All’articolo 20, comma 4, della
In attesa del completamento della relativa gara di appalto, i contratti in corso per la gestione del servizio di elisoccorso regionale sono prorogati fino al 31 dicembre 2007, fatta salva l’ipotesi di anticipata risoluzione dei contratti stessi per effetto dell’affidamento del servizio in esito alla gara.
Le entrate derivanti dal trasferimento di risorse da parte della Agenzia delle Entrate, relative ai rimborsi IVA non ancora riscossi dalla Regione per l’anno 2001, in relazione alla manutenzione e gestione del servizio idropotabile regionale, sono destinate, con specifico provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, da approvarsi da parte della Giunta regionale, alla copertura finanziaria dei debiti pregressi derivanti dalla predetta gestione riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 9 gennaio 2007.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2008, n. 320, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.