Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 28/12/2006 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l’anno 2006 non sia stato approvato e non oltre il 30 aprile 2007, all’esercizio provvisorio del bilancio entro [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.184 - L.R. 28 dicembre 2006, n. 17. [1]
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2007.
(B.U. 29 dicembre 2006, n. 23 - S.S. n. 3).
1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l’anno 2006 non sia stato approvato e non oltre il 30 aprile 2007, all’esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2007 in corso di esame [2].
2. Nel corso dell’esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l’utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie, per le spese relative ai capitoli 2222107 (UPB 2.3.01.02), 2233211 e 32040511 (UPB 3.2.04.05), 43020209 e 43020213 (UPB 4.3.02.02), nonché delle spese allocate ai capitoli con vincolo di destinazione finanziati con risorse statali [3].
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della