§ 6.3.184 - L.R. 28 dicembre 2006, n. 17.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:28/12/2006
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l’anno 2006 non sia stato approvato e non oltre il 30 aprile 2007, all’esercizio provvisorio del bilancio entro [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.184 - L.R. 28 dicembre 2006, n. 17. [1]

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2007.

(B.U. 29 dicembre 2006, n. 23 - S.S. n. 3).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l’anno 2006 non sia stato approvato e non oltre il 30 aprile 2007, all’esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2007 in corso di esame [2].

     2. Nel corso dell’esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l’utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie, per le spese relative ai capitoli 2222107 (UPB 2.3.01.02), 2233211 e 32040511 (UPB 3.2.04.05), 43020209 e 43020213 (UPB 4.3.02.02), nonché delle spese allocate ai capitoli con vincolo di destinazione finanziati con risorse statali [3].

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7.