§ 6.3.165 - L.R. 29 dicembre 2004, n. 34.
Modifica alla legge regionale dell’11 agosto 2004, n. 18.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:29/12/2004
Numero:34


Sommario
Art. 1.      1. All’ultimo rigo dell’art. 1, comma 1, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2007».


§ 6.3.165 - L.R. 29 dicembre 2004, n. 34.

Modifica alla legge regionale dell’11 agosto 2004, n. 18.

(B.U. 30 dicembre 2004, n. 23 – S.S. n. 8).

 

Art. 1.

     1. All’ultimo rigo dell’art. 1, comma 1, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2007».

     2. All’art. 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. La Giunta regionale é autorizzata altresì a riattivare le convenzioni con Enti utilizzatori che ne fossero già titolari, con il consequenziale riutilizzo dei soggetti in esse previsti. I beneficiari sono quelli previsti dai commi 6, 7 e 8 dell’art. 2 legge regionale n. 20/2003 e dal comma 5, art. 1, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18».