§ 6.3.163 - L.R. 12 novembre 2004, n. 31.
II provvedimento di variazione al bilancio di previsione annuale 2004 e pluriennale 2004-2006. Manovra di copertura dei disavanzi della Sanità anno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:12/11/2004
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria regionale per l’esercizio finanziario 2003 e per garantire l’accesso alla quota di finanziamento [...]
Art. 2.      1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa delle Unità previsionali di base della parte spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004, approvato con legge regionale 16 marzo [...]
Art. 3.       


§ 6.3.163 - L.R. 12 novembre 2004, n. 31. [1]

II provvedimento di variazione al bilancio di previsione annuale 2004 e pluriennale 2004-2006. Manovra di copertura dei disavanzi della Sanità anno 2003 (Art. 23, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 8).

(B.U. 17 novembre 2004, n. 21 – S.S. n. 1).

 

Art. 1.

     1. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria regionale per l’esercizio finanziario 2003 e per garantire l’accesso alla quota di finanziamento integrativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001, é autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di C 19.243.000,00, allocata all’UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010160) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004.

     2. Alla relativa copertura si provvede con le risorse finanziarie rinvenienti dalle variazioni di bilancio disposte con il successivo articolo 2, nonché con le riduzioni di spesa operate con il provvedimento legislativo recante «Disposizioni inerenti al II Provvedimento di variazione al bilancio di previsione annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Calabria (legge finanziaria) », approvato contestualmente alla presente legge ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 2.

     1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa delle Unità previsionali di base della parte spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004, approvato con legge regionale 16 marzo 2004, n. 9 ed assestato con legge regionale 11 agosto 2004, n. 20, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella «B» del bilancio annuale.

     2. Nella parte spesa del bilancio pluriennale 2004-2006, approvato con l’art. 6 della legge regionale 16 marzo 2004, n. 9 e modificato con l’art. 5 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 20, sono introdotte, per il triennio 2004-2006, le variazioni di cui alla annessa tabella «B» del bilancio pluriennale.

 

     Art. 3.

1.       La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

ALLEGATI

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.