§ 6.3.154 - L.R. 16 marzo 2004, n. 8.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:16/03/2004
Numero:8

§ 6.3.154 - L.R. 16 marzo 2004, n. 8. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).

(B.U. 19 marzo 2004, n. 5 – S.S. n. 2).

 

Art. 1. Fondi speciali.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’art. 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2004, restano determinati nella misura indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui alla UPB 8.1.01.01, e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, di cui alla UPB 8.1.01.02.

 

Art. 2. Rifinanziamento leggi regionali.

     1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c) della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2004-2006, restano determinati nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge.

 

Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge – ammontanti a complessivi Euro 316.536.500,00 nel triennio 2004- 2006, di cui Euro 316.436.500,00 a carico del bilancio per l’esercizio 2004 – si fa fronte, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2004-2006, nel rispetto delle determinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nei documenti programmatici e nelle leggi regionali di spesa, in termini economico-giuridici.

     2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.

 

Art. 4. Pubblicazione.

     1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (UPB 8.1.01.01)

 

Ordine

Intervento

2004

2005

2006

1

Interventi da definire

500.000,00

 

 

 

Totale Euro

500.000,00

 

 

 

 

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (UPB 8.1.01.02)

 

Ordine

Intervento

2004

2005

2006

1

Interventi da definire

1.000.000,00

 

 

2

Piano regionale delle opere pubbliche da attuare ai sensi della legge regionale n. 24/87

7.000.000,00

 

 

 

Totale Euro

8.000.000,00

0,00

0,00

 

 

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E’ DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA.

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.