§ 6.3.149 - L.R. 29 luglio 2003, n. 14.
Integrazione dell’art. 6, comma 10, della Legge regionale 22 maggio 2002, n. 23.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:29/07/2003
Numero:14


Sommario
Art. 1.      All’art. 6, comma 10, della Legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, dopo il terzo punto è aggiunto il seguente: «ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di soggetti [...]
Art. 2.      All’articolo 6 della Legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, dopo il comma 10 si aggiunge il seguente
Art. 3.      All’articolo 6 della Legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, il comma 11 è così sostituito


§ 6.3.149 - L.R. 29 luglio 2003, n. 14.

Integrazione dell’art. 6, comma 10, della Legge regionale 22 maggio 2002, n. 23.

(B.U. 2 agosto 2003, n. 14 – S.S. n. 1).

 

Art. 1.

     All’art. 6, comma 10, della Legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, dopo il terzo punto è aggiunto il seguente: «ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di soggetti privati che non abbiano già usufruito di analogo beneficio, diretti all’acquisto ed al recupero della prima abitazione, verso cui sono prevalentemente indirizzate le risorse finanziarie di cui al presente comma».

 

     Art. 2.

     All’articolo 6 della Legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, dopo il comma 10 si aggiunge il seguente:

     «10 bis. Sulle disponibilità di cui al precedente comma 10 sono altresì finanziabili le richieste già presentate, ai sensi dello stesso comma 10, da imprese edilizie e cooperative di abitazione relative ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata da realizzare all’interno di Programmi di Recupero urbano».

 

     Art. 3.

     All’articolo 6 della Legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, il comma 11 è così sostituito:

     «11. Tutte le iniziative da realizzare nell’ambito della Legge 457 del 5 agosto 1978, con la sola esclusione degli interventi delle case protette indicate nel precedente comma 10 e degli interventi previsti al precedente comma 10 bis, sono subordinate alla preventiva approvazione di uno specifico programma da parte del Consiglio regionale».