§ 6.3.146 - L.R. 26 giugno 2003, n. 7.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003/2005 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:26/06/2003
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Fondi Speciali.
Art. 2.  Rifinanziamento leggi regionali.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Pubblicazione.


§ 6.3.146 - L.R. 26 giugno 2003, n. 7. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003/2005 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).

(B.U. 3 luglio 2003, n. 12 – S.S. n. 2).

 

Art. 1. Fondi Speciali.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’art. 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2003, restano determinati nella misura indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui alla UPB 8.1.01.01 e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, di cui alla UPB 8.1.01.02.

 

     Art. 2. Rifinanziamento leggi regionali.

     1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2003-2005, restano determinati nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge - ammontanti a complessivi EURO 341.833.606,57 nel triennio 2003-2005, di cui EURO 339.833.606,57 a carico del bilancio per l’esercizio 2003 - si fa fronte, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2003-2005, nel rispetto delle determinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nei documenti programmatici e nelle leggi regionali di spesa, in termini economico-giuridici.

     2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.

 

     Art. 4. Pubblicazione.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente - (UPB 8.1.01.01)

 

Ordine

Intervento

2003

2004

2005

1

Interventi da definire

500.000,00

 

 

 

Totale Euro

500.000,00

 

 

 

 

Tabella B

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte in conto capitale - (UPB 8.1.01.02)

 

Ordine

Intervento

2003

2004

2005

1

Interventi per la stabilizzazione degli Lpu-Lsu

5.000.000,00

 

 

2

Interventi da definire

1.500.000,00

 

 

 

Totale Euro

6.500.000,00

0,00

0,00

 

 

Tabella C

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.