§ 6.3.134 - L.R. 10 ottobre 2002, n. 38.
Variazione al bilancio 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:10/10/2002
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. Le risorse trasferite alla Regione Calabria da parte dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro per gli anni 1989-1996 e relativi ai rimborsi IVA maturati dal settore n. 19, opere idropotabili [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.134 - L.R. 10 ottobre 2002, n. 38. [1]

Variazione al bilancio 2002.

(B.U. n. 18 del 10 ottobre 2002 - S.S. n. 4).

 

Art. 1.

     1. Le risorse trasferite alla Regione Calabria da parte dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro per gli anni 1989-1996 e relativi ai rimborsi IVA maturati dal settore n. 19, opere idropotabili regionali, quantificate in Euro 20.589.977,00 sono destinate al finanziamento:

     a) del riconoscimento del sussidio spettante ai lavoratori LPU dal mese di marzo 2002 al mese di dicembre 2002;

     b) per la parte residua alla copertura degli incentivi da destinare agli Enti attuatori per la stabilizzazione, a decorrere dall’1/8/2002, dei lavoratori LSU-LPU al fine di raggiungere l’obiettivo di stabilizzare almeno il 30% degli interessati.

     2. L’importo di cui al comma precedente costituisce una prima quota da impinguare ulteriormente in sede di assestamento del bilancio 2002.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 [2].

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 22 novembre 2002, n. 47.